Per i sindaci non revisori rischio antiriciclaggio molto basso

In società non coincidenti con soggetti obbligati basta acquisire e conservare il verbale di nomina

Di Maurizio MEOLI

Il DLgs. 90/2017 – nell’elencazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, collocata nel nuovo art. 3 del DLgs. 231/2007 – “non” ha confermato l’esonero dei componenti degli organi di controllo, comunque denominati, di soggetti “non destinatari” degli obblighi antiriciclaggio; fermo restando l’obbligo di procedere a specifiche comunicazioni in capo ai componenti di tali organi presso i soggetti “destinatari” del DLgs. 231/2007, quale riflesso dell’obbligo di vigilanza sull’osservanza anche delle norme in esso contenute (obbligo di comunicazione che passa dall’art. 52 all’art. 46 del DLgs. 231/2007).

In conseguenza di tale silenzio, si era sottolineato come gli obblighi antiriciclaggio avrebbero dovuto trovare applicazione integrale anche per i collegi sindacali privi delle funzioni di revisione legale e per gli altri organi di controllo di soggetti “non destinatari” degli obblighi antiriciclaggio, seppure non sembrasse venuta meno la ratio che aveva condotto alla specifica esenzione; ovvero il fatto che i componenti degli organi di controllo non svolgono una “prestazione professionale” per conto della società, ma sono inquadrabili nell’ambito di un “rapporto organico” con la stessa (cfr. la Relazione illustrativa del DLgs. 151/2009). Ad ogni modo, in assenza di specifici chiarimenti, quanto meno in via cautelativa, si era prospettata la configurabilità, in capo ai sindaci privi delle funzioni di revisione legale in soggetti non destinatari del DLgs. 231/2007, di tutti gli obblighi antiriciclaggio.

Tali questioni sono oggi risolte in modo ragionevole ed equilibrato dalle Regole tecniche predisposte dal CNDCEC, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DLgs. 231/2007, adottate su parere del Comitato di Sicurezza finanziaria del 6 dicembre 2018 (trasmesso al CNDCEC l’11 dicembre 2018). Nella Tabella 1 della regola tecnica n. 2 “Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)” – ovvero la Tabella delle prestazioni a rischio “inerente” non significativo – è, infatti, stabilito che i componenti del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati si limitano ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina (cfr. anche le Linee guida CNDCEC 22 maggio 2019, Parte II).

Tale conclusione consegue al fatto che, con riferimento ai soggetti in questione, si presenta un “rischio inerente” molto basso. Ciò in quanto:
– dal momento della nomina il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna “prestazione professionale intellettuale o commerciale” esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione;

– le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione. In relazione al fatto che la funzione sindacale presuppone sempre nella spa, nelle srl o nelle cooperative la presenza di uno o più revisori, la funzione di controllo antiriciclaggio sarebbe indubbiamente duplicata;

– nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi di dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. Ben potrebbero essere eletti (se il collegio non svolge funzione di revisione legale) anche docenti universitari di ruolo in materie economico-giuridiche, che potrebbero non essere professionisti e, anche se abilitati, potrebbero non essere iscritti all’albo e quindi non esercitare la professione. Ne deriva che, qualora gli adempimenti antiriciclaggio fossero richiesti ai sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, essi potrebbero dover essere espletati o meno a seconda della posizione soggettiva del singolo membro dell’organo di controllo (il che sembra illogico e difficilmente giustificabile).

Permane, invece, sottolinea il CNDCEC, l’obbligo di SOS in capo a ciascun membro del Collegio sindacale, nonché l’obbligo di comunicazione delle violazioni sull’uso del contante e dei titoli al portatore; pur restando estremamente difficoltoso individuare situazioni rilevanti ai fini delle SOS e, soprattutto, situazioni che obblighino alle comunicazioni a fronte dell’uso illegittimo del contante e dei titoli al portatore.

In ogni caso, la collocazione della prestazione professionale in questione nell’ambito di quelle a rischio “inerente” non significativo non è “assoluta”. La rilevazione di un rischio “inerente” non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17 comma 3 del DLgs. 231/2007). Se, quindi, il rischio “specifico” del cliente dovesse risultare di un certo rilievo, si potrà ricadere in un rischio “effettivo” poco, abbastanza o molto significativo, con attivazione anche dell’obbligo di adeguata verifica nelle sue diverse declinazioni (semplificata, ordinaria o rafforzata).

2019-07-18T08:08:23+00:00Luglio 17th, 2019|News|
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