Anche se assenti spetta loro il diritto di opposizione

Di Edoardo MORINO

L’art. 2479-bis c.c., che detta la disciplina relativa all’assemblea dei soci di srl, stabilisce, al comma 5, che, in ogni caso, la deliberazione s’intende adottata quando:
– ad essa partecipa l’intero capitale sociale;
– tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione;
– nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.
Sono queste le condizioni necessarie affinché l’assemblea possa dirsi “totalitaria”.

Sul tema il Tribunale di Roma n. 13353/2018 fornisce alcune significative precisazioni. Nella sentenza, in particolare, si legge che:
– ai fini della possibilità di considerare totalitaria la riunione, è necessaria la presenza dei soci che rappresentino l’intero capitale sociale;
– a differenza di quanto previsto dall’art. 2366 comma 4 c.c. per l’analoga ipotesi nel caso di spa, in cui è richiesta la partecipazione della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, per le srl è sufficiente che gli amministratori e i sindaci siano stati preventivamente informati della riunione;
– l’informazione agli amministratori e ai sindaci non presenti deve avere ad oggetto la “riunione” – e non, come invece previsto per le spa (art. 2366 comma 5 c.c.) la “deliberazione” – ed è condizione, in alternativa alla presenza dei predetti, per la valida adozione delle deliberazioni da parte dell’assemblea totalitaria;
– detta informazione dev’essere anteriore alla riunione, al fine di consentire l’accertamento delle condizioni per la regolare costituzione dell’assemblea nella forma, appunto, “totalitaria”;
– a tal fine, non è necessaria una vera e propria convocazione degli amministratori e dei sindaci, essendo sufficiente il “fatto” informativo, comunque avvenuto, e non il procedimento formale con il quale detti soggetti vengono portati a conoscenza della riunione;
– è necessario verificare la mancata opposizione alla trattazione dell’argomento da parte di uno dei soggetti presenti, costituendo detta circostanza requisito di legittimità per l’adozione della deliberazione;
– il diritto di opposizione deve essere riconosciuto a tutti i soggetti legittimati ad intervenire in assemblea e, pertanto, sia ai soci sia agli amministratori o ai sindaci (ancorché non presenti), con la precisazione che l’opposizione non deve essere motivata e comporta non il semplice rinvio della riunione, ma la necessità della rituale convocazione di una nuova assemblea.

Vale la pena segnalare che la fattispecie dell’assemblea totalitaria di srl, analizzata dal Tribunale di Roma, è l’oggetto di diverse massime con cui il Comitato Triveneto dei Notai ha chiarito, peraltro, che:
– l’informazione ai membri degli organi sociali può avvenire anche in prossimità dell’inizio dell’assemblea (massima I.B.20);
– all’assemblea possono risultare assenti la totalità degli organi amministrativi e di controllo, purché informati della riunione (massima I.B.21).
Inoltre, sempre secondo il Comitato Triveneto dei notai, nel caso di assemblea “totalitaria” è da considerare tardiva la richiesta di opposizione prospettata non sin dall’inizio della discussione di ogni singolo argomento, ma successivamente, quando ormai la discussione è iniziata. È, tuttavia, ammesso che il socio, prima della discussione, dichiari di ritenersi non sufficientemente informato e si riservi la facoltà di opposizione qualora dalla discussione non emergano informazioni da lui ritenute sufficienti per esprimere il voto (massima I.B.19).

Sull’argomento si è pronunciato anche il Comitato notarile della Regione Campania con la massima n. 15, secondo cui:
– in tema di assemblea totalitaria di srl è necessaria per gli amministratori e sindaci assenti una pur succinta informativa sugli argomenti da trattare, in quanto anche a detti assenti spetta il diritto di opposizione;
– la norma di cui all’art. 2479-bis comma 5 c.c. è inderogabile per quanto riguarda i requisiti minimi per aversi un’assemblea totalitaria, ma è possibile stabilire nello statuto ulteriori requisiti, come, per esempio, la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci, in quanto il normale svolgimento dell’assemblea è tutelato dalle norme sulla convocazione della stessa.

Proprio alla procedura di convocazione dell’assemblea il Tribunale di Roma collega la sanzione della nullità delle delibere prevista dall’art. 2479-ter comma 3 c.c.
Piu in dettaglio, il Tribunale ritiene nulla, ai sensi dell’art. 2479-ter comma 3 c.c., perché adottata in assenza assoluta di informazione, la delibera dell’assemblea asseritamente totalitaria di una srl unipersonale cui sia il socio unico sia il sindaco unico non abbiano potuto partecipare, non essendo stati informati della riunione.

Il Tribunale afferma, infatti, che l’assenza assoluta di informazione – ipotesi cui si riferisce l’art. 2479-ter comma 3 c.c. – si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa all’art. 2379 comma 1 c.c., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione dell’assemblea.