Si tratta della principale novità sulla nomina; è stato poi leggermente modificato il requisito dell’indipendenza

Di Michele BANA

Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, emanato in attuazione della L. 155/2017, stabilisce che il professionista indipendente – incaricato di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento, ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo – deve presentare caratteristiche analoghe a quelle già previste dall’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42, seppur con qualche differenza.

In particolare, è previsto che l’attestatore sia nominato dal debitore e debba soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni (art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019, applicabile dal 15 agosto 2020):
– è iscritto all’Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza (art. 356 del DLgs. 14/2019, già in vigore), e nel registro dei revisori legali;
– è in possesso dei requisiti previsti, per i sindaci delle società di capitali, dall’art. 2399 c.c. (“Cause d’ineleggibilità e di decadenza”);
– non è legato all’impresa, e neppure ad altre parti interessate all’operazione di risanamento o ristrutturazione, da rapporti di natura personale o professionale;
– il professionista, e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale, non devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro autonomo o subordinato in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di gestione e controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

La principale novità sulla nomina dell’attestatore, ora denominato “professionista indipendente”, è, quindi, rappresentata dalla necessità di essere iscritto nell’Albo dei gestori: l’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 si è sinora limitato, invece, a pretendere, oltre alla confermata iscrizione nel registro dei revisori legali, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 comma 1 lett. a) e b) del RD 267/42.

Il richiamo all’iscrizione nell’Albo dei gestori determina, dunque, non soltanto la necessità di risultare da tale elenco – che comporta, a regime, l’assolvimento di specifici obblighi formativi (art. 356 comma 2 del DLgs. 14/2019) – ma anche il coinvolgimento di una platea più ampia, in quanto estesa ai soggetti sino a oggi individuati dalla lett. c) dell’art. 28 comma 1 del RD 267/42, e compresi nel nuovo art. 358 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019: si tratta, pertanto, di coloro i quali abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta, nei loro confronti, una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Un’altra novità rilevante è rappresentata dalla soppressione – rispetto all’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42 – della delimitazione dei rapporti personali e professionali ostativi al conferimento e all’accettazione dell’incarico, non essendo più previsto l’inciso “tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio”.
In altri termini, sembrerebbe che l’art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019 voglia impedire l’assunzione del mandato di attestatore a causa della mera sussistenza di un rapporto personale o professionale con almeno uno degli attori del risanamento o della ristrutturazione, a prescindere dalla circostanza che tale relazione sia o meno idonea a comprometterne il giudizio.
Ciò, oltre a porre evidenti criticità nella nomina del professionista indipendente, si porrebbe in contrasto con i “Principi di attestazione dei piani di risanamento” (§ 2.5.4), secondo cui l’indipendenza non è un mero requisito formale, bensì uno status mentale.

Un’ulteriore modifica normativa è costituita dall’integrazione dell’ultima condizione, per effetto della quale il conferimento dell’incarico è precluso se il professionista e i propri associati hanno posseduto partecipazioni nell’impresa interessata dalla regolazione della crisi.

Si segnala, infine, che – a norma dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 14/2019 – quando il debitore, nell’ambito del procedimento di composizione assistita della crisi, dichiara che intende presentare una domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (o di ammissione al concordato preventivo), il collegio degli esperti di cui all’art. 17 del DLgs. 14/2019 procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.