Esclusi dal maggior termine i soggetti per i quali non sono stati approvati gli ISA, come le holding di partecipazione
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 28 giugno 2019 ha fatto chiarezza in relazione all’ambito applicativo della proroga dei termini di versamento al 30 settembre 2019 disposta dall’art. 12-quinquies del DL 34/2019, rilevando che possono beneficiarvi tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica venga concretamente applicata;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite di 5.164.569 euro.
Ricorrendo tali condizioni, risultano quindi interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:
– applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 e seguenti della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività o, in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569 euro. Per questi soggetti rimangono quindi fermi i termini ordinari:
– del 1° luglio 2019 (il 30 giugno cadeva, infatti, di domenica), senza maggiorazione di interessi;
– ovvero del 31 luglio 2019 (30 giorni successivi al 1° luglio), con la maggiorazione dello 0,4%.
Con riferimento ai soggetti per i quali non è stato approvato un ISA per il periodo d’imposta 2018, un esempio è rappresentato dalle holding di partecipazione “pure”, con codice ATECO 64.20.00; tali soggetti sono quindi tenuti a versare le imposte nei termini ordinari, e ciò in certi casi comporta alcune difficoltà aggiuntive, avendone il DLgs. 142/2018 modificato in modo abbastanza significativo il regime fiscale, in special modo per quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi e l’IRAP.
Per quanto riguarda i versamenti oggetto della proroga, vi rientrano quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA i cui termini sarebbero scaduti, in via ordinaria, tra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019. Sono tali, ad esempio:
– il saldo 2018 e il primo acconto 2019 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
– il saldo 2018 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2018 e l’acconto 2019 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2018 e il primo acconto 2019 della cedolare secca sulle locazioni;
– il saldo 2018 e il primo acconto 2019 delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti minimi o in regime forfetario;
– le altre imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi (es. imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, imposta sostitutiva per l’affrancamento dei maggiori valori derivanti da operazioni straordinarie, ecc.);
– l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
– il saldo 2018 e il primo acconto 2019 dell’IVIE e dell’IVAFE.
A questi fini non rileva il fatto che alcune di queste imposte non siano correlate all’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale sono previsti gli ISA: l’IVIE e l’IVAFE, ad esempio, sono dovute dalla persona indipendentemente dall’esercizio di un’attività d’impresa (anzi, nella stragrande maggioranza dei casi sono dovute per attività estere slegate dall’attività imprenditoriale), ma se la persona esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale è stato approvato l’ISA e rientra nei limiti dimensionali di legge, sono prorogati anche i versamenti dell’IVIE e dell’IVAFE.
Un profilo dubbio riguarda, invece, il secondo acconto IRES e IRAP delle società “non solari”. Per una società con esercizio sociale che chiude al 30 settembre, ad esempio, il secondo acconto del periodo d’imposta 2018/2019 scade il 31 agosto 2019, giorno ricompreso nel lasso temporale previsto dall’art. 12-quinquies del DL 34/2019. In assenza di indicazioni specifiche sul punto, e a meno di un’apertura interpretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, appare prudente versare tali somme nel termine di legge del 31 agosto, senza beneficiare della proroga: a rigore, infatti, non si tratterebbe di versamenti “risultanti dalla dichiarazione”, come invece prevede espressamente la norma.