In questo caso, le stock option sono soggette anche all’applicazione dell’IVAFE sulla base del valore di mercato
Ai sensi dell’art. 4 del DL 167/90, le attività finanziarie detenute all’estero, nozione che ricomprende sia le partecipazioni che le stock option, devono essere indicate all’interno del quadro RW da parte delle persone fisiche residenti in Italia.
In merito alla segnalazione delle stock option all’interno del quadro RW, in principio la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 49/2009 ebbe modo di affermare che le medesime devono essere indicate nel quadro in argomento “solo nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all’estero. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il piano di assegnazione delle stock option preveda che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. «vesting period»), le stesse non devono essere indicate nel modulo RW fino a quando non sia spirato tale termine. Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva. L’obbligo di indicazione del modulo RW dei predetti diritti di opzione prescinde dalla circostanza che essi siano o meno cedibili”.
Poi, questa impostazione è stata ripresa e parzialmente integrata dapprima dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 45/2010 e 38/2013. In particolare, all’interno di tali circolari è stato aggiunto che i diritti d’opzione devono essere indicati nel quadro RW qualora siano cedibili, dunque anche nel corso del vesting period.
Gli adempimenti dichiarativi sono stati poi complicati dall’introduzione dell’IVAFE, ad opera del DL 201/2011. In merito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2012 n. 28 ha chiarito che “i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. stock option) sono soggetti all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili”.
A seguito delle modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale apportate dalla L. 97/2013, è tornata sul tema la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 73/2014, la quale ha confermato i precedenti orientamenti e sintetizzato l’impostazione dell’Amministrazione finanziaria, specificando che:
– non devono essere indicate nel quadro RW le stock option non cedibili, finché non sia trascorso il vesting period (caso 1);
– trascorso il vesting period, le stock option vanno indicate nel quadro RW solo qualora il prezzo di esercizio previsto dal piano, ossia il “valore iniziale”, risulti inferiore al valore corrente del sottostante al termine del periodo d’imposta che costituisce il “valore finale” (caso 2);
– debbono essere indicati in ogni caso nel quadro RW i diritti d’opzione cedibili, quindi anche nel corso del vesting period, ed assoggettati all’IVAFE (caso 3).
Ciò premesso, ai fini della compilazione del modello REDDITI 2019, le stock option devono essere indicate nel quadro RW:
– come valore iniziale, il prezzo di esercizio previsto dal piano;
– per quello finale, il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta.
Tuttavia, guardando ai chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, questi criteri di compilazione del quadro sembrano riferirsi alle stock option indicate nel caso 2.
Resta fermo, infatti, che i predetti diritti di opzione devono, invece, essere in ogni caso indicati nel quadro RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili. In tal caso, le stock option sono soggette anche all’applicazione dell’IVAFE sulla base del valore di mercato.
Quindi, occorre comprendere se i diritti ricevuti siano cedibili e quando risulta trascorso il c.d. “vesting period”. Nel caso in cui i diritti siano cedibili, il quadro RW deve essere compilato indicando il valore di mercato sia per il campo “valore iniziale” che per il campo “valore finale”.
Il prezzo di esercizio previsto dal piano dovrebbe costituire valore “iniziale”, invece, quando:
– i diritti non sono cedibili;
– risulta trascorso il “vesting period”;
– e il prezzo di esercizio previsto dal piano risulti inferiore al valore corrente del sottostante.
Naturalmente, le azioni acquisite tramite l’esercizio delle stock option devono essere sempre indicate nel quadro RW, ancorché le azioni siano cedute, in tutto o in parte, contestualmente all’esercizio delle stock option, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di applicazione dell’IVAFE.
Per la loro valorizzazione, si utilizza il valore di mercato o, in mancanza, il loro valore nominale o quello di rimborso.