Per artigiani e commercianti valgono i termini di versamento previsti ai fini IRPEF
La proroga al 30 settembre dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, si applica anche al versamento del saldo per il 2018 e del primo acconto per il 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS (si veda “Nuovi termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni”, in Schede di Aggiornamento di luglio 2019).
Ai sensi dell’art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
Tale proroga riguarda anche:
– i soci e gli associati di società di persone, associazioni professionali e società di capitali che debbano dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
– i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”), esercenti attività economiche per le quali siano previsti gli ISA.
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 173/2007 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento al 30 settembre dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali, che non applicano il regime di trasparenza fiscale ma che sono interessate dalla proroga in esame.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
La proroga al 30 settembre 2019 dovrebbe applicarsi anche alla contribuzione dovuta alla Cassa Geometri. In relazione ai geometri, infatti:
– la liquidazione dei contributi dovuti avviene mediante la compilazione del quadro RR, sezione III, del modello REDDITI PF 2019;
– le relative scadenze di versamento sono, come regola generale, unificate con quelle fiscali.
Con riferimento invece alle altre Casse professionali, occorre fare riferimento alle decisioni eventualmente assunte dai rispettivi organi sociali.
Con riferimento, ad esempio, alla Cassa forense, il consiglio di amministrazione alla luce della “situazione eccezionale” venutasi a creare per l’entrata in vigore degli ISA e la conseguente proroga dei termini per i versamenti delle imposte dirette, ha deliberato di non applicare sanzioni e interessi per i pagamenti in autoliquidazione, in scadenza il prossimo 31 luglio, se effettuati entro il 30 settembre 2019.
Resta il tema delle comunicazioni reddituali obbligatorie per l’autoliquidazione dovute dagli iscritti alle Casse professionali, soprattutto alla luce della proroga a regime dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi al 30 novembre, disposta dall’art. 4-bis comma 2 del DL 34/2019.
In alcuni casi (ad esempio, CNPR) il termine per l’invio della comunicazione scade il 31 luglio, prima quindi dei termini di versamento delle imposte e di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma non è sanzionato l’invio oltre tale data, se effettuato comunque entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.
In altri casi (ad esempio, Cassa forense) il termine per l’invio scade il 30 settembre e oltre tale data scatta subito la sanzione.
Quanto alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti, al momento lo scadenzario riporta la data del 15 novembre 2019, ma non è escluso che possa essere prorogata.
In nessun caso, al momento, per trasmettere i dati reddituali alle Casse, si può attendere fino al 30 novembre 2019.