Le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2019; quelle già presentate dopo il 30 aprile sono valide ma soggette alla nuova disciplina

Di Caterina MONTELEONE

L’art. 16-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, conv. L. 58/2019 ha riaperto i termini, originariamente fissati al 30 aprile 2019, per aderire alla definizione dei ruoli relativi a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 disciplinata con l’art. 3 del DL n. 119/2018 ed al “saldo e stralcio” dei debiti disciplinato dall’art. 1 commi 184 e ss. della L. 145/2018, previsto per le persone in grave difficoltà economica.
In relazione alla riapertura dei termini, da ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili i nuovi modelli per aderire a tali definizioni.

Le domande di adesione dovranno essere presentate entro il prossimo 31 luglio e potranno essere compilate direttamente on line utilizzando il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite il servizio “Fai D.A. te” o, in alternativa, utilizzando la modulistica disponibile sul sito e che può essere ritirata anche presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale.

In relazione alla c.d. “rottamazione-ter” i contribuenti potranno integrare le domande già inviate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti, ma potranno anche presentare nuove domande.
Inoltre, come chiarito anche con il comunicato stampa di Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicato ieri per informare della disponibilità dei modelli per le nuove domande di adesione, per effetto della postergazione del termine originariamente fissato al 30 aprile 2019, anche le domande già presentate successivamente a tale termine mantengono validità, ma saranno soggette alla disciplina del DL 34/2019 conv. L. 58/2019 (la prima rata, ad esempio, andrà versata entro il 30 novembre 2019 e non entro il 31 luglio 2019).

In relazione alle domande di rottamazione presentate entro il nuovo termine del 31 luglio, si potrà scegliere se pagare quanto dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in forma rateale. Nel caso di opzione per il pagamento rateale nel modello si dovrà indicare il numero di rate compreso nell’intervallo 2-16. Al riguardo, si segnala che il contribuente potrà rateizzare l’importo dovuto fino ad un massimo di 17 rate scadenti il 30 novembre 2019 e il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 novembre di ciascun anno.

Per i debiti relativi ai carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del DL n. 148/2017, per i quali non sia stato effettuato, entro il 7 dicembre 2018, il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, l’art. 16-bis comma 1 lett. e) del DL n. 34/2019, conv. L. 58/2019, ha previsto che, in caso di pagamento rateale, si possa scegliere di rateizzare il debito fino ad un massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Nel caso di opzione per il pagamento rateale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà comunicare gli importi dovuti per la definizione entro il 31 ottobre 2019 ed inviare, ai contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale, i bollettini per eseguire i pagamenti.
Come per le precedenti “rottamazioni” il modello può essere presentato personalmente dal debitore oppure mediante un intermediario, sia con trasmissione a mezzo PEC, sia con consegna a mani presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.