ACE delle società di persone al capolinea

La corretta compilazione del prospetto è però essenziale per il calcolo di eventuali eccedenze, utilizzabili anche dal 2019 in poi

Di Gianluca ODETTO

Il quadro RS del modello REDDITI SP 2019 reca, come gli anni precedenti, il prospetto per la determinazione dell’ACE, che si “congeda” con un beneficio ridotto, posto che il coefficiente di remunerazione per l’anno 2018 è pari all’1,5%.

Come per il 2017, per la determinazione della ACE delle società di persone occorre, sostanzialmente, prendere a riferimento la somma algebrica di due componenti:
– una componente “statica”, rappresentata dalla differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010 (art. 1 comma 552 della L. 232/2016);
– una componente “dinamica”, rappresentata dagli incrementi o decrementi rilevati dal 1° gennaio 2016.
La norma è stata oggetto di attuazione da parte dell’art. 8 del DM 3 agosto 2017, secondo cui sia il patrimonio netto 2015, sia il patrimonio netto 2010, devono essere assunti al lordo dei rispettivi utili di esercizio.

Con riferimento alla componente “dinamica” della base ACE, la principale differenza rispetto alle società di capitali è rappresentata dalla circostanza (anch’essa introdotta dall’art. 8 del DM 3 agosto 2017) per cui gli utili d’esercizio rilevano nell’anno di maturazione, e non in quello di accantonamento (l’utile del 2018, quindi, viene già computato nella base ACE del 2018).

Le componenti positive della base ACE sono indicate nel rigo RS45, colonna 1. Nel rigo trova quindi posto, nella sua interezza, la componente fissa, pari alla differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010, oltre alle variazioni intervenute successivamente. Tra queste, gli utili d’esercizio (devono essere inseriti, per quanto detto, gli utili del 2016, del 2017 e del 2018) sono computati con regole ad hoc per le società di persone, legate alla maturazione. Seguono invece le regole delle società di capitali i conferimenti e i versamenti a titolo patrimoniale effettuati nel periodo 2016-2018, per cui nella colonna in questione vanno indicati:
– per l’intero ammontare, i conferimenti e i versamenti effettuati nel 2016 e nel 2017, nonché le rinunce dei soci ai crediti formalizzate nel medesimo arco temporale;
– con ragguaglio ad anno, i conferimenti, i versamenti e le rinunce ai crediti del 2018.

Nella colonna 2 dello stesso rigo RS45 occorre invece inserire i decrementi della base ACE, rappresentati in prima battuta dalle distribuzioni ai soci effettuate dal 2016 al 2018 (le distribuzioni pregresse sono già riflesse, in negativo, nella determinazione della componente fissa da indicare nella colonna 1).

Anche in capo alle società di persone trova applicazione l’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011, secondo cui, per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. L’incremento di queste consistenze può essere indicato tra i decrementi di colonna 2, anche se, in assenza di indicazioni specifiche da parte delle istruzioni ai modelli di dichiarazione, esso potrebbe essere indicato alternativamente o con segno negativo nella colonna 1 degli incrementi, o nella colonna 3 “Riduzioni”.

Proprio quest’ultima colonna accoglie gli effetti delle operazioni infragruppo potenzialmente elusive (es. conferimenti e finanziamenti a società controllate), le quali sono però meno comuni nelle società di persone rispetto a quanto avvenga nel contesto delle società di capitali.

La base ACE “lorda” è poi determinata nella colonna 4 del rigo RS45 quale differenza tra gli incrementi (colonna 1) da una parte e i decrementi e le riduzioni (colonne 2 e 3) dall’altra. Come per le società di capitali, si tratta di un dato da confrontare con il patrimonio netto contabile della società al 31 dicembre 2018, da inserire nella colonna 5.

La base ACE è determinata quale minore tra i due, ed è indicata nella colonna 6; l’agevolazione è poi determinata applicando a questo dato il coefficiente dell’1,5%.

Se emergono eccedenze per assenza o incapienza del reddito, esse possono essere attribuire ai soci o essere utilizzate direttamente dalla società di persone a riduzione della propria IRAP. Il prospetto dell’ACE prevede, quindi, nel rigo RS45 due campi distinti:
– la colonna 12, in cui si indica la quota dell’ACE trasformata in credito IRAP (utilizzabile, come detto, dalla società di persone);
– la colonna 13, in cui si indica l’ACE residua da attribuire ai soci, i quali potranno utilizzare la stessa a riduzione del proprio reddito d’impresa anche negli esercizi successivi, in cui l’ACE non è più in vigore, essendo sostituita dalla c.d. “mini IRES”.

2019-07-03T12:43:01+00:00Luglio 3rd, 2019|News|
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