Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14, pubblicata ieri, indicazioni anche sull’annotazione delle fatture emesse

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

I nuovi termini che consentiranno, dal prossimo 1° luglio, di emettere la fattura immediata entro dieci giorni dalla data dell’operazione non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72. Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.
Esemplificando, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la e-fattura tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file, il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.
È, questo, uno dei molti chiarimenti in tema di fattura elettronica contenuti nella circolare n. 14, pubblicata nella tarda serata di ieri dall’Agenzia delle Entrate.

Un’ampia parte del documento di prassi è dedicato ai nuovi termini per l’emissione delle fatture immediate. Il novellato art. 21 del DPR 633/72 prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario indicare anche la data di effettuazione dell’operazione, sempreché sia diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della e-fattura, debba essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.

A titolo esemplificativo, immaginando che il 28 settembre 2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 10 giorni (ad es. l’8 ottobre 2019) e nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28 settembre 2019).
Si tratta, indubbiamente, di un’attesa semplificazione, che, come sottolineato dall’Amministrazione finanziaria consentirà di evitare “ulteriori costi operativi in termini di revisione dei sistemi gestionali”, e che lascia, conseguentemente, presumere che non sarà apportata alcuna modifica alle specifiche tecniche allegate al provv. 89757/2018. Occorre, tuttavia, rimarcare come tali conclusioni non si applichino alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche non inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.

Il DL 119/2018 ha apportato modifiche anche all’art. 23 del DPR 633/72, il quale attualmente prevede che le fatture emesse siano annotate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Sul punto la circolare n. 14/2019 precisa che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di “rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione)”, in relazione al quale verrà operata la liquidazione dell’imposta. Tornando all’esempio precedente, la fattura emessa l’8 ottobre 2019, ma riferita a un’operazione posta in essere nel mese di settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre, ma con riferimento al mese precedente, concorrendo alla relativa liquidazione IVA (nel caso di specie, quindi, l’imposta eventualmente dovuta andrà versata entro il 16 ottobre).

L’Agenzia delle Entrate precisa peraltro che, in questo caso, la fattura (ad esempio la n. 1000 trasmessa l’8 ottobre, riferita al 28 settembre) può essere distinta dalle altre “emesse nelle more”. Il soggetto passivo potrebbe, infatti avere generato e trasmesso il 1° ottobre una fattura per un’operazione effettuata e annotata nella stessa data. Per risolvere tale problematica pratica l’Agenzia delle Entrate consiglia di utilizzare, a titolo esemplificativo, “una specifica codifica” che consenta la corretta imputazione dell’imposta nel periodo di riferimento, l’adozione di registri sezionali o altri metodi ritenuti idonei.

Va, infine, sottolineato come l’art. 12 del DL 119/2018 non abbia apportato modifiche al comma 2 del citato art. 23, il quale continua a disporre che “Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione”. Sul punto la circolare chiarisce tuttavia che, attesa la finalità della norma, volta alla corretta liquidazione dell’imposta, la data da indicare nel registro delle fatture emesse è quella riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica, essendo la stessa coerente con l’effettuazione dell’imposta e, conseguentemente, con l’esigibilità dell’imposta.