In alcuni casi se si ravvedono più ritenute occorre compilare un solo rigo del quadro ST
Il provvedimento 7 giugno 2019 n. 188633 dell’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle modalità di compilazione del modello 770/2019 (si veda “Dati di versamento da esporre in forma aggregata nel quadro ST del 770/2019” dell’8 giugno 2019).
Tale provvedimento ha, tra l’altro, stabilito che, ai fini della compilazione del quadro ST, relativo all’indicazione delle ritenute operate, delle trattenute da assistenza fiscale effettuate e dei relativi versamenti, l’esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata.
Dovranno, di conseguenza, essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente alla data di versamento, al codice tributo e al periodo di riferimento nonché, per la sezione II relativa all’addizionale regionale IRPEF, al codice Regione.
Per contro, in presenza di versamenti codificati con diverse note (punto 10), nel quadro ST devono essere compilati più righi.
Prima del menzionato provvedimento, invece, le istruzioni alla compilazione del modello 770 specificavano che il quadro ST “deve essere compilato avendo cura di rispettare, ove possibile una stretta corrispondenza con gli importi indicati nei singoli righi del modello di pagamento F24. Pertanto, si deve utilizzare un distinto rigo del predetto prospetto, per ciascun rigo compilato nella delega di pagamento F24”.
Le modifiche esposte, che prevedono, in certi casi, la compilazione “aggregata” del quadro ST, incidono anche sulle modalità operative per il ravvedimento operoso.
Ipotizziamo che una società, che opera in qualità di sostituto d’imposta, abbia operato ma non versato le ritenute inerenti a prestazioni professionali ricevute, erogate da due professionisti distinti, nel mese di luglio 2018.
Le ritenute sono, pertanto, della stessa natura e si riferiscono allo stesso mese, e sono entrambe identificate con il codice tributo “1040”.
Considerato che non sono state versate nei termini, occorre corrispondere, in sede di ravvedimento, non solo la ritenuta operata, ma anche gli interessi legali calcolati pro rata temporis e le sanzioni del 3,75% (30%/8).
Oltre a ciò, bisogna ravvedersi entro la data di presentazione del modello 770/2019 (31 ottobre 2019), in modo da non rischiare di commettere anche la violazione di dichiarazione del sostituto d’imposta infedele, eventualità che si verificherebbe nella misura in cui le ritenute non venissero indicate nel 770.
Il sostituto d’imposta, prima della modifica alle istruzioni di compilazione del modello 770/2019, doveva compilare due righi del modello F24 per dare evidenza del ravvedimento su ciascuna ritenuta, e, così facendo, avrebbe dovuto compilare due righi del modello ST.
Ora, nella fattispecie descritta, bisogna compilare un solo rigo del quadro ST del modello 770/2019, posto che i dati esposti nel modello F24, per i quali continua ad essere prevista l’indicazione distinta in relazione al singolo ravvedimento, vanno in tal caso indicati in forma aggregata nel quadro ST.
Ma attenzione, in quanto l’ipotesi esposta è praticamente l’unica in cui, almeno nel caso delle ritenute, c’è l’indicazione aggregata.
Se, per qualsiasi motivo, il sostituto d’imposta avesse effettuato i due distinti pagamenti in giorni diversi, continuano a dover essere compilati due righi del quadro ST (non a caso, sono state modificate le sole istruzioni alla compilazione del modello 770, ma non i campi che compongono i righi del quadro ST).
Invece, se le ritenute hanno natura giuridica diversa, e sono quindi identificate con diversi codici tributo (si pensi a ritenute su redditi di lavoro autonomo e su redditi di lavoro dipendente), oppure se hanno la stessa natura giuridica ma si riferiscono a mensilità diverse, bisogna, ora come allora, non solo compilare distinti righi del modello F24 ma anche distinti righi del quadro ST.
Per il resto nulla muta. Tra l’altro, nel modello F24 gli interessi legali che si pagano in occasione del ravvedimento continuano ad essere cumulati alla ritenuta, e le sanzioni continuano ad essere evidenziate separatamente. Le sanzioni, inoltre, continuano a non essere indicate nel quadro ST del modello 770, mentre gli interessi continuano a dover essere indicati in via separata dalla ritenuta.