Non vengono riaperti i ruoli da rottamare, che restano quelli del periodo 2000-2017

Di Alfio CISSELLO

Le Commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno dato il via libera all’emendamento al Ddl. di conversione del c.d. “decreto crescita”, che riapre i termini per le domande di rottamazione dei ruoli (art. 3 del DL 119/2018) nonché di saldo e stralcio (art. 1 comma 145 e ss. della L. 145/2018).

Si ricorda che lo scorso 30 aprile 2019, è scaduto il termine per presentare domanda di rottamazione dei ruoli e di saldo e stralcio: per effetto dell’emendamento, i termini sono postergati al 31 luglio 2019.
Per quanto sembra emergere dalle anticipazioni fornite alla stampa, la riapertura riguarda solo il termine per presentare la domanda, non l’alveo dei ruoli rottamabili, che rimangono quelli trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017.
In altri termini, chi è debitore di carichi di ruolo trasmessi a partire dal 1° gennaio 2018 continua a rimanere fuori dalla rottamazione.
Resta inoltre da comprendere se la riapertura riguardi anche la rottamazione dei dazi doganali e dell’IVA all’importazione (art. 5 del DL 119/2018): una eventuale esclusione, comunque, sarebbe davvero poco giustificabile.

Nulla muta per ciò che riguarda gli aspetti essenziali dei due istituti.
Pertanto, la rottamazione continua a comportare il solo stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora, e, naturalmente, continua ad essere circoscritta ai ruoli, con susseguente esclusione degli avvisi bonari (i contribuenti che non sono riusciti a versare nei termini imposte regolarmente dichiarate, e non hanno avuto “la fortuna” di essere stati iscritti a ruolo entro la fine del 2017, continuano ad essere esclusi da qualsiasi tipo di sanatoria).

In merito al saldo e stralcio, l’istituto è inerente ai soli ruoli intestati a persone fisiche emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, oppure ai contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e degli iscritti in albi professionali dichiarati ma non versati.

Inoltre, solo per il saldo e stralcio l’accesso al beneficio, che comporta un più o meno rilevante stralcio anche del debito a titolo di capitale (imposta o contributo), dipende dal valore ISEE del nucleo familiare. In vista della riapertura dei termini, è bene che i debitori, se del caso, si affrettino a richiedere l’ISEE, che viene rilasciato sulla base della DSU presentata dal debitore.

Come di consueto, le somme verranno liquidate da Agenzia delle Entrate-Riscossione, non essendo prevista l’autoliquidazione degli importi.
I modelli da utilizzare saranno in sostanza quelli già approvati da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si potrà optare per il pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o per un massimo di 17 rate (la prima scadrà sempre il 30 novembre).

Nessuna anticipazione riguarda una potenziale riapertura delle altre definizioni previste dal DL 119/2018 (definizione degli accertamenti/atti di adesione/inviti al contraddittorio, definizione dei verbali di constatazione, definizione delle liti pendenti e definizione delle violazioni formali).