Cessazione della materia del contendere a spese compensate
Per effetto dell’art. 4 del DL 119/2018, il legislatore ha previsto un annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a 1.000 euro.
A questo fine, da un lato, non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario (contribuente o, più in generale, debitore), dall’altro, l’agente della riscossione ha avuto tempo fino al 31 dicembre 2018 per annullare i ruoli (comunque, gli effetti dell’annullamento si sono prodotti dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DL 119/2018).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15471 depositata lo scorso 7 giugno, si è pronunciata proprio in un caso in cui erano oggetto del contendere carichi interessati dal predetto annullamento automatico (si trattava nella specie di contributi consortili).
I giudici sanciscono che “i debiti litigiosi, secondo il criterio prescritto, distintamente, in relazione ai singoli carichi per ciascuna annualità del contributo consortile, non eccedono il limite di valore fissato dalla norma”, tant’è che il valore della lite era pari a poco più di 300 euro.
Si conferma quindi che il limite di 1.000 euro si deve parametrare in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo come somma delle voci per capitale, sanzioni e interessi.
Ne consegue (ma di ciò la sentenza non fa espresso cenno) che ai fini dell’annullamento non rileva necessariamente l’importo complessivo della cartella di pagamento. In ipotesi di pluralità di carichi iscritti a ruolo, bisogna considerare l’importo di ciascuno.
In sentenza si cassa la tesi sollevata dalla parte pubblica, che, ai fini della concreta applicabilità dello stralcio automatico dei ruoli, riteneva necessario un formale provvedimento di sgravio.
È vero che, come anticipato e in armonia con l’art. 4 del DL 119/2018, l’agente della riscossione ha avuto tempo fino al 31 dicembre 2018 per annullare i ruoli.
Tuttavia, ciò non toglie che si tratta pur sempre di un annullamento automatico dei ruoli: “la mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori”.
Inoltre, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Tale formula appare perfettamente coerente con l’art. 46 del DLgs. 546/92, secondo cui si ha cessazione della materia del contendere a spese compensate in ogni ipotesi di definizione della pendenza tributaria.