Pronte le disposizioni attuative per il transito da IAS a OIC

Il saldo positivo degli effetti contabili connessi con il passaggio è iscritto in una riserva indisponibile

Di Silvia LATORRACA

La L. 20 maggio 2019 n. 41 (pubblicata sulla G.U. 24 maggio 2019 n. 120) con cui è stato convertito il DL 25 marzo 2019 n. 22, recante misure per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea, contiene alcune modifiche al DLgs. 38/2005.

In particolare, sono stati disciplinati gli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali IAS/IFRS alla normativa nazionale.
Tali disposizioni conseguono alla previsione introdotta dall’art. 1 comma 1070 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) nell’art. 2-bis del DLgs. 38/2005, in base alla quale i soggetti in precedenza obbligati ad applicare i principi IAS/IFRS (principalmente banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione), i cui titoli non siano quotati, hanno la facoltà di utilizzare detti principi a decorrere dall’esercizio 2018 (per i soggetti “solari”).

La relativa Relazione tecnica aveva evidenziato come (diversamente da quanto avviene per il passaggio dai principi OIC ai principi IAS/IFRS, in relazione al quale esistono disposizioni fiscali specifiche, improntate essenzialmente alla neutralità) non esistessero disposizioni di coordinamento che disciplinassero il passaggio dai principi internazionali a quelli nazionali.

L’art. 19-quater comma 3 del DL 22/2019, introdotto in sede di conversione in legge, ha inserito, quindi, nel DLgs. 38/2005, l’art. 7-bis, attraverso il quale viene stabilito che, in caso di passaggio dai principi IAS/IFRS alla normativa nazionale da parte dei soggetti indicati all’art. 2-bis del DLgs. 38/2005, il saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio è iscritto, se positivo, in una riserva indisponibile.

La riserva si riduce in misura corrispondente all’importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l’ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione.
La riserva è indisponibile anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti:
– dall’art. 2350 comma 3 c.c., secondo cui non possono essere pagati dividendi ai possessori di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore, se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società;
– dall’art. 2357 comma 1 c.c., ai sensi del quale la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;
– dall’art. 2358 comma 6 c.c., secondo cui l’importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell’eventuale acquisto di proprie azioni ex art. 2357 c.c.;
– dall’art. 2359-bis comma 1 c.c., ai sensi del quale la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;
– dall’art. 2432 c.c., secondo cui le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale;
– dell’art. 2478-bis comma 4 c.c. (relativo alle srl), ai sensi del quale possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Infine, viene stabilito che la riserva iscritta a seguito del passaggio ai principi OIC può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l’utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale. In tal caso, essa deve essere reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 25 maggio 2019 (giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.) e si applicano, ai sensi dell’art. 19-quater comma 5 del DL 22/2019, al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato a partire dal primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, dall’esercizio 2019 per i soggetti “solari”.

È inoltre previsto che, in caso di passaggio dai principi contabili internazionali IAS/IFRS alla normativa nazionale da parte dei soggetti non quotati (in precedenza obbligati ad applicare gli IAS/IFRS), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni transitorie di cui all’art. 13 del DLgs. 38/2005 e di cui all’art. 15 comma 1 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).
In forza di tale ultima disposizione, dovrebbero continuare ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio dell’esercizio 2019 (per i soggetti “solari”) e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio 2018.

2019-06-12T08:35:03+00:00Giugno 10th, 2019|News|
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