Nelle Linee guida CNDCEC indicazioni operative sui criteri da adottare

Di Stefano DE ROSA

La seconda parte delle Linee guida antiriciclaggio, pubblicate di recente dal CNDCEC (si veda “Dal CNDCEC le nuove Linee guida antiriciclaggio” del 24 maggio 2019) è dedicata all’adeguata verifica della clientela.

A tal proposito, nel richiamato documento si evidenzia come tale attività venga svolta dal professionista attraverso la valutazione:
– del rischio inerente della prestazione;
– del rischio specifico connesso al cliente (che deve tener presente elementi quali la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico e l’area geografica di residenza);
– del rischio specifico connesso alla prestazione (sulla base dei livelli di rischio attribuibili ad aspetti quali la tipologia, le modalità di svolgimento, l’ammontare, la frequenza, la ragionevolezza e l’area geografica di destinazione);
– del rischio effettivo, la cui quantificazione avviene mediante una media ponderata dei valori attribuiti al rischio inerente alla prestazione (considerato al 30%) e al rischio specifico connesso al cliente e alla prestazione (considerato al 70%).

Sulla base della quantificazione del rischio effettivo così ottenuta, viene determinata la corrispondente misura di adeguata verifica da adottare (che, a seconda dei casi, potrà essere semplificata, ordinaria o rafforzata).

Per quanto attiene, in particolare, alla valutazione del rischio inerente (definito nelle Regole tecniche come “il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti”), la stessa avviene sulla base delle due tabelle predisposte dal CNDCEC nella Regola tecnica n. 2, dove alle varie prestazioni professionali è stato attribuito il corrispondente valore, sulla base della seguente scala di intensità:
– non significativo (punteggio 1);
– poco significativo (punteggio 2);
– abbastanza significativo (punteggio 3);
– molto significativo (punteggio 4).

Sono ricomprese tra le prestazioni professionali a rischio non significativo quelle che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l’ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.

Anche per queste tipologie di prestazioni è, comunque, necessario svolgere preliminarmente, come specificato dall’art. 17 comma 3 del DLgs. 231/2007, un processo di valutazione che potrà confermare o meno il livello di rischio come “non significativo”.

Nel primo caso, sarà sufficiente acquisire la documentazione prevista dalle Regole tecniche (e richiamate dalle Linee guida) in corrispondenza della prestazione da effettuare, così come evidenziato nella tabella in calce al presente articolo, e non sarà necessario formalizzare il processo di valutazione del rischio. Così, ad esempio, per i servizi di apposizione di visti di conformità su dichiarazioni fiscali, è sufficiente che il professionista acquisisca copia del documento di identità del cliente e lo conservi nel relativo fascicolo ad esso intestato.

Nei casi in cui, invece, sulla base dei risultati del processo di valutazione, il soggetto obbligato ritenga che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello superiore, dovrà adottare, a seconda delle circostanze, misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, formalizzando la relativa attività di determinazione del rischio.

Alle restanti prestazioni professionali il CNDCEC ha attribuito gradi di rischio diversi dal “non significativo”: poco significativo, abbastanza e molto significativo.

Le Linee guida, infine, contengono, sempre per quanto riguarda la determinazione del rischio inerente, due ulteriori importanti precisazioni:
– nei casi di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, è opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali;
– per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle tabelle predisposte dal CNDCEC, il soggetto obbligato assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente, a seguito di specifica valutazione.

Regole di condotta per l’adeguata verifica per le prestazioni a rischio inerente non significativo
Prestazioni professionali Regole di condotta ai fini
della adeguata verifica
Collegio sindacale Acquisire e conservare copia
del verbale di nomina
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l’applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro veritate Acquisire copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente
Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 RD 267/42), giudiziarie e amministrative Acquisire e conservare una copia della nomina da parte dell’autorità giudiziaria
Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)
Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 del DLgs. n. 14/2010
Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie
Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)
Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)
Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2 comma 3 lett. e) della L. 14.05.2005 n. 80
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (artt. 560 e 676 c.p.c.)
Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell’autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)
Componente Organismo di Composizione della Crisi ex L. 3/2012
Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza Acquisire e conservare una copia dell’incarico professionale
Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l’organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza
Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web
Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati
Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on line, banche dati
Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.
Pareri giuridici pro veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l’utente finale
Componente di organismo di vigilanza ex DLgs. 231/2001
Invio telematico di bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)
Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero Sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)