L’obbligo non si estende ai processi instaurati in modo tradizionale fino al 30 giugno
Per esplicita disposizione normativa, il processo tributario telematico è obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con atto notificato a far data dal 1° luglio 2019.
Per gli atti ricevuti e già impugnati con ricorso o reclamo nel periodo antecedente al 1° luglio 2019 il difensore del contribuente può scegliere se avvalersi del processo telematico.
In base al dato normativo, fino al 30 giugno l’opzione se avvalersi del processo telematico o meno si manifesta scegliendo come notificare l’atto introduttivo e, pur in mancanza di norme transitorie, vale fino alla conclusione del grado, quindi fino al deposito della sentenza.
In altri termini, se un atto introduttivo è stato notificato prima del 1° luglio 2019 seguendo le modalità “tradizionali”, quindi consegna oppure notifica a mezzo A/R o Ufficiali giudiziari, e i termini per la costituzione in giudizio scadono dopo il 1° luglio 2019, il difensore non ha l’obbligo di costituirsi utilizzando il canale informatico e anzi, secondo il tenore letterale dell’art. 16 comma 5 del DL 119/2018, ricorrendo tale circostanza, la costituzione in giudizio dovrebbe essere effettuata con modalità cartacee.
D’altra parte, che questa sia la corretta interpretazione dell’obbligatorietà del processo tributario si desume anche dalle regole tecniche che devono essere necessariamente applicate al processo tributario telematico. Al riguardo, l’art. 10 del DM 4 agosto 2015 nel disciplinare le caratteristiche che devono avere gli atti processuali e i documenti notificati e successivamente depositati telematicamente individua caratteristiche impossibili da garantire per atti notificati con modalità cartacea.
Infatti, secondo la norma richiamata l’atto introduttivo notificato e successivamente depositato deve essere un atto “nativo digitale” trasformato nel formato PDF/A – 1a o PDF/A – 1b. In pratica, il medesimo file (con le medesime caratteristiche) viene utilizzato prima per la notifica, poi per la costituzione in giudizio. Per tale ragione la procura viene considerata un allegato dell’atto processuale (quindi con requisiti tecnici diversi).
In caso di atti notificati in modo tradizionale, questi possono essere depositati solo nel formato previsto per il deposito dei documenti, quindi in formato PDF che si ottiene come scansione di un documento analogico.
Ciò non significa che il difensore che abbia notificato in modo tradizionale un atto introduttivo e (a parere di chi scrive) erroneamente abbia effettuato la costituzione in giudizio utilizzando il canale informatico non possa difendere il proprio operato, nel caso (remoto) in cui dovesse incorrere in contestazioni.
Semplicemente, il legislatore ha indicato, come sbarramento per rendere obbligatorio il processo tributario telematico, la notifica dei ricorsi introduttivi a far data dal 1° luglio 2019, con la conseguenza che per gli atti notificati con modalità diverse dalla notifica a mezzo PEC prima di tale data, per la costituzione in giudizio non è obbligatorio l’utilizzo del canale informatico.