Per le Entrate, il valore della lite è dato dall’imposta accertata, ma sembra potersi scomputare l’imposta virtuale

Di Alfio CISSELLO

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 165 pubblicata ieri, ha sostenuto che, in caso di definizione delle liti pendenti, se la consolidante, tramite invio del modello IPEC, ha chiesto e ottenuto lo scomputo di perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati, in sostanza si perdono le perdite eccedenti.
Dette conclusioni, riferite ad un consolidato fiscale, sembrano estendibili alla generalità delle ipotesi, dunque all’invio del modello IPEA (art. 42 del DPR 600/73), che, del pari, consente la computazione delle perdite pregresse in sede di accertamento.

Nel caso oggetto della risposta n. 165, l’Ufficio, accogliendo le istanze presentate dal contribuente con il modello IPEC, ha dedotto le perdite dalla base imponibile e rideterminato, in misura pari a zero, le imposte.
Avendo ottenuto una sentenza di primo grado favorevole al 24 ottobre 2018, il contribuente definisce al 40% del valore della lite, dunque al 40% delle imposte.
Su tal punto, le Entrate, richiamando la circ. n. 33 del 2012 § 6, specificano che, nonostante l’abbattimento del reddito a causa della computazione delle perdite, il valore della lite è rappresentato dalla maggiore IRES accertata prima del ricalcolo.

Se così è, si dovrebbe dedurre che il contribuente, per definire, debba pagare il 40% dell’IRES.
Invece, nella risposta le Entrate proseguono sostenendo: “per la definizione agevolata della controversia non occorre versare nulla per quanto riguarda l’IRES, posto che l’utilizzo delle perdite scomputate supera quanto dovuto per la chiusura della lite”.
Sembra che, per le Entrate, possa essere scomputata l’imposta virtuale derivante dalle perdite pregresse, nonostante di ciò non si faccia espressa menzione nella risposta a interpello.

Ipotizziamo un soggetto IRES a cui viene accertato un maggior reddito di 100.000 euro. Se, al 24 ottobre 2018, il contribuente risultasse soccombente, dovrebbe pagare tutte le imposte, quindi 27.500 euro (supponendo sia applicabile l’aliquota del 27,5%).
Ove il contribuente avesse presentato il modello IPEC/IPEA e avesse ottenuto lo scomputo di una perdita pregressa di 50.000 euro, potrebbe scomputare dal dovuto 13.750 euro (27,5% di 50.000).
In sostanza, ove si ritenesse corretta la soluzione esposta, per la definizione sarebbe necessario pagare non 27.500 euro bensì 13.750 euro.
Se, invece, il contribuente fosse risultato vincitore in primo grado, non dovrebbe pagare nulla (la definizione costerebbe 11.000 euro – 40% di 27.500, cifra minore di 13.750 euro, imposta virtuale scomputabile).

Vista la delicatezza della questione, sarebbe stato opportuno un chiarimento espresso nelle pregresse circolari, considerato che il termine per definire scade il prossimo venerdì, 31 maggio 2019.
L’Agenzia delle Entrate, sempre nella risposta di ieri, specifica che le perdite eccedenti il reddito accertato vengono in sostanza perse per effetto della definizione della lite.
Come sostenuto nella risposta, “ovviamente, la specificità delle condizioni richieste in questo caso incidono sulla valutazione dell’interesse ad aderire alla definizione agevolata”.

Tale interpretazione prende le mosse dall’art. 6 comma 9 del DL 119/2018, secondo cui “la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione”.
Si tratta, però, di una fattispecie ben diversa, che riguarda le somme pagate in eccesso rispetto a quanto dovuto per la definizione, ad esempio in ragione della riscossione frazionata.

Vero è che, come sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 16692 del 2017), il condono incide sui debiti tributari e non sui crediti, avendo la finalità di recuperare risorse e di ridurre il contenzioso, ma trattasi di principi che mal si attagliano al caso delle perdite pregresse.

Le perdite pregresse, infatti, riguardano un aspetto esterno al contenzioso, che, come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risposta di ieri, “non formano oggetto della materia del contendere”.

Premesso tanto, la soluzione a cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrata non riguarda il diverso caso in cui oggetto della lite è un accertamento su una minor perdita, o un accertamento che da una perdita determina un utile.
Nella circolare n. 6/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che richiama la circolare n. 48/2011, viene infatti data la possibilità di definire affrancando la perdita, pagando l’imposta virtuale in base alle percentuali indicate dall’art. 6 del DL 119/2018.

Una volta affrancata, la perdita sarà riportabile, e, se pendente il contenzioso su annualità successive in cui ha effetto “a cascata” il disconoscimento della perdita, si verificherà in automatico una parziale o totale cessazione della materia del contendere.