Sono sanabili solo le violazioni commesse sino al 24 ottobre 2018
Per effetto dell’art. 9 del DL 119/2018, è possibile sanare eventuali irregolarità formali commesse sino al 24 ottobre 2018, versando 200 euro per periodo d’imposta.
Il perfezionamento si ha con il versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in due rate di pari ammontare entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
È anche possibile il versamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione entro il 2 marzo 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.11 del 2019, ha fornito chiarimenti sull’istituto, elencando varie violazioni che, secondo la tesi erariale, possono o meno rientrare nella definizione.
Per ogni tipo di approfondimento, nonché per eventuali critiche che possono essere mosse all’interpretazione esposta nella circolare, si veda la recente circolare Eutekne per professionisti.
Uno dei problemi caratterizzanti la definizione, non trattato nella circolare n. 11 del 2019, riguarda le violazioni formali commesse nell’ambito del modello REDDITI 2018, come ad esempio le comunicazioni delle minusvalenze oppure le indicazioni inerenti all’intervenuta presentazione degli interpelli.
Il problema emerge in quanto, da un lato, la definizione postula che la violazione sia stata commessa entro il 24 ottobre 2018, ma, dall’altro, il termine per la presentazione del modello REDDITI 2018 è scaduto in un momento successivo, cioè il 31 ottobre 2018.
A livello generale, si potrebbe sostenere che la violazione si perfezioni quando scade il termine per effettuare l’adempimento.
Così, prendendo come esempio la comunicazione circa la mancata presentazione dell’interpello per le società non operative, sarebbero sanabili le omissioni commesse nel modello REDDITI 2017, il cui termine di presentazione, al 24 ottobre 2018, era spirato, ma non quelle relative al modello REDDITI 2018, il cui termine di presentazione, come anticipato, è scaduto il 31 ottobre 2018.
La violazione, in quest’ultimo caso, si ritiene perfezionata il 31 ottobre 2018.
In merito agli insufficienti versamenti e ai fini del ravvedimento operoso, si è specificato che la commissione della violazione coincide con il termine per eseguire il versamento, nonostante questo sia stato effettuato in un momento anteriore (C.M. 10 luglio 1998 n. 180).
Valorizzando quanto esposto, sarebbero dunque escluse le omissioni e le irregolarità commesse nell’ambito del modello REDDITI 2018, quand’anche tale modello sia stato inviato prima del 24 ottobre 2018 (entro il 31 ottobre 2018, non a caso, l’omissione/irregolarità avrebbe potuto essere sanata senza il pagamento di alcuna sanzione, tramite correttiva nei termini).
In verità, ci potrebbe anche essere spazio per una diversa interpretazione, che attribuisca rilievo al momento in cui è stata presentata la dichiarazione.
Se si accogliesse quest’ultima interpretazione, solo nella misura in cui il modello REDDITI 2018 fosse stato trasmesso dal 25 ottobre 2018 in poi si sarebbe fuori dalla definizione.