I modelli e le relative istruzioni recepiscono la nuova disciplina di riporto ex art. 8 del TUIR

Di Luisa CORSO e Paola RIVETTI

Tra le principali novità dei modelli REDDITI 2019 vanno segnalate quelle riguardanti i prospetti per la gestione delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa, la cui disciplina è stata oggetto di modifica, ad opera della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con effetto dal periodo d’imposta 2018.

Il nuovo art. 8 comma 3 del TUIR dispone che le perdite derivanti dall’esercizio d’impresa, in forma individuale o associata, in contabilità semplificata e ordinaria, sono scomputate dal reddito d’impresa e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi, nel limite dell’80% di quest’ultimo, senza limitazioni temporali. Rimangono, invece, riportabili in misura piena le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta riferite a nuove attività produttive (art. 84 comma 2 del TUIR).

Dal quadro illustrato emerge come:
– le “perdite di periodo” (ossia realizzate nel 2018) possono andare a compensazione integrale con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo (derivanti dall’esercizio di attività d’impresa in forma individuale, dalla partecipazione a società di persone o, dalla partecipazione a srl che abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR), senza che si applichi il limite dell’80%;
– in mancanza di ulteriori redditi d’impresa nel periodo d’imposta in cui le perdite sono prodotte, o in presenza di redditi d’impresa incapienti, le perdite fiscali possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi e scomputate nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l’intero importo che vi trova capienza.
I modelli REDDITI SP e PF 2019, e le relative istruzioni, sono stati conseguentemente adeguati.

Il primo dei passaggi sopra illustrati, riguardante le perdite di periodo, avviene nel quadro RF o RG di REDDITI SP 2019; la società in contabilità ordinaria o semplificata può, infatti, compensare l’eventuale perdita d’impresa emersa al rigo RF57 (o RG25) con eventuali redditi derivanti da partecipazione in altre società di persone (da indicare in RF58 o RG26).

L’eventuale eccedenza di perdita deve essere riportata nel quadro RN di REDDITI SP per poi essere ripartita tra i soci, i quali, a loro volta, la porteranno a riduzione dei redditi d’impresa dai medesimi conseguiti (indicandola, ad esempio, nei righi RF100 o RG35 di REDDITI PF, ipotizzando si tratti di partecipazioni non detenute in regime d’impresa).

Ove risultasse ancora un residuo di perdita 2018, questo potrà essere scomputato dai redditi d’impresa dei periodi successivi nei limiti dell’80% degli stessi (ove si tratti di perdita derivante da soggetto in contabilità ordinaria), previa indicazione dell’ammontare al rigo RS12, colonna 3, del modello REDDITI 2019 PF. Si segnala che, rispetto al modello REDDITI 2018 PF, nel nuovo quadro RS le perdite pregresse (2013-2017) derivanti dall’esercizio d’impresa in contabilità ordinaria sono riportate in via cumulativa, potendo essere compensate nei periodi d’imposta successivi senza più limiti temporali.

Alla regola generale per cui l’utilizzo delle perdite eccedenti nei periodi di imposta successivi avviene nel limite dell’80% fa eccezione il regime transitorio per le perdite prodotte nel 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata, il cui riporto avviene entro percentuali di reddito inferiori all’80%; tali limitazioni si applicano anche se l’impresa adotta successivamente la contabilità ordinaria (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 2.13).

Posto che gli effetti di tale regime transitorio si producono “a valle”, ossia in capo alle persone fisiche che si vedono imputare per trasparenza il reddito della società di persone (o srl in regime di trasparenza) partecipata, il quadro RH di REDDITI 2019 PF riporta la distinzione tra le perdite prodotte in contabilità ordinaria e quelle prodotte in contabilità semplificata, volta, appunto, a monitorare il regime di appartenenza delle stesse.

Le perdite residue del periodo d’imposta 2017, prodotte in contabilità semplificata, possono essere utilizzate nel periodo d’imposta 2018 nel limite del 40%. Tale circostanza pone una problematica di ordine pratico in quanto l’utilizzo negli esercizi successivi della perdita residua 2017 presupporrebbe la sua indicazione nel quadro RS; il modello REDDITI PF 2018 però non recava, in tale quadro, l’indicazione della perdita in contabilità semplificata (diversamente da quanto avveniva per le perdite da contabilità ordinaria, analiticamente indicate nel quadro RS) poiché la stessa confluiva, unitamente agli altri redditi del periodo e alle perdite da lavoro autonomo professionale, al rigo RN1, colonna 5. Nel modello REDDITI 2019 PF, invece, la perdita 2017 ancora utilizzabile negli esercizi successivi è indicata separatamente al rigo RS12, colonna 1.