Confermati, in fase di prima applicazione, gli esoneri già disposti in relazione all’obbligo di certificazione fiscale
Il MEF ha reso noto ieri il testo, firmato dal Ministro Giovanni Tria, dell’atteso decreto che individua le ipotesi di esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il nuovo decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, individua i soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono considerarsi esclusi, almeno in via temporanea, dal nuovo regime obbligatorio di memorizzazione e trasmissione dei dati.
In primo luogo, conformemente agli auspici degli operatori e alle anticipazioni fornite nelle scorse settimane, vengono replicati gli esoneri attualmente disposti rispetto all’obbligo di certificazione fiscale. Viene dunque stabilito che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di invio telematico non opera per le operazioni di cui all’art. 2 del DPR 696/96 (cessioni di tabacchi, giornali quotidiani e periodici, cessioni di taluni prodotti agricoli, ecc.), nonché per le operazioni di cui al DM 13 febbraio 2015 e al DM 27 ottobre 2015, riguardanti, rispettivamente, i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento, e i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuati nei confronti di privati. Ciò in quanto le suddette operazioni erano già escluse dall’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, stante la gravosità dell’adempimento o la scarsa utilità dei relativi controlli.
A queste esclusioni si aggiunge quella riguardante le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali la funzione di certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatizzate).
Il decreto in commento, inoltre, estende l’esonero, fino al 31 dicembre 2019, anche alle operazioni collegate e connesse a quelle finora elencate, nonché alle operazioni di commercio al dettaglio che siano effettuate in via marginale rispetto a queste ultime o, eventualmente, rispetto ad operazioni soggette a fatturazione. Ciò significa che, laddove i ricavi o compensi derivanti da tali operazioni al dettaglio non siano superiori all’1% del volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta 2018, i relativi corrispettivi potranno non essere oggetto di invio telematico.
Vengono escluse dal nuovo obbligo, infine, le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nell’ambito di un trasporto internazionale (es. crociere internazionali), anche tenendo conto del fatto che tali operazioni, generalmente, non sono assoggettate ad IVA in quanto rese prevalentemente al di fuori del territorio comunitario.
Va ribadito che le ipotesi di esonero fin qui richiamate sono disposte in via temporanea, posto che l’obiettivo ultimo perseguito dal Legislatore è quello di garantire che le operazioni al dettaglio siano certificate con modalità digitali e uniformi (pur prevedendo un superamento graduale degli strumenti attualmente in uso). Dunque, secondo quanto espressamente disposto, con successivi decreti ministeriali saranno individuati i termini a partire dai quali tali esoneri verranno meno.
Nel frattempo, le operazioni escluse dalla memorizzazione e dall’invio telematico in base al nuovo decreto continueranno ad essere assoggettate agli obblighi di annotazione sul registro dei corrispettivi; le operazioni derivanti da attività marginali e quelle rese nell’ambito dei trasporti internazionali dovranno, inoltre, essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Il decreto in argomento specifica, poi, gli adempimenti posti a carico dei distributori di carburante, già soggetti, in parte, all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, individuando, anche in questo caso, le operazioni che possono considerarsi escluse dall’invio dei dati in ragione del loro carattere marginale.
Nello specifico, viene stabilito che, fino al 31 dicembre 2019, le operazioni di commercio al dettaglio diverse dalle cessioni di benzina e gasolio effettuate dai distributori di carburante continueranno a essere documentate con le modalità tradizionali ove i relativi ricavi o compensi non superino l’1% del volume d’affari 2018.
Terminata l’elencazione delle diverse ipotesi di esonero, il decreto precisa, peraltro, che non sussiste alcuna preclusione alla memorizzazione e all’invio dei dati dei corrispettivi su base volontaria.
Si attende, ora, il successivo decreto attuativo previsto dall’art. 2 del DLgs. 127/2015, con il quale dovranno essere individuate ulteriori ipotesi di esonero dall’obbligo, correlate, stavolta, al luogo in cui i soggetti passivi IVA svolgono la loro attività.