La domanda di definizione della lite ammissibile blocca la riscossione

A seguito della domanda e del pagamento della prima rata si sospende ogni attività esattiva e cautelare

Di Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

Nell’ambito della definizione delle liti pendenti, di cui all’art. 6 del DL 119/2018, non è previsto alcun meccanismo automatico di sospensione dei giudizi (i quali sono sospesi solo su istanza del contribuente), né tantomeno di sospensione della riscossione delle somme dovute a titolo provvisorio in pendenza di giudizio.

Meccanismo diverso, invece, si rinviene nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter), conclusasi, salvo riaperture, lo scorso 30 aprile, dove è proprio la legge (art. 3 comma 10 del DL 119/2018) a disporre che, a seguito della presentazione della domanda di rottamazione, sono sospese tutte le dilazioni in essere ed è precluso all’Amministrazione finanziaria di proseguire o intraprendere nuove procedure esecutive.

La differenziazione voluta dal legislatore con riferimento ai due istituti sopra citati può spiegarsi in relazione alla diversa modalità di perfezionamento delle procedure.
La rottamazione dei ruoli, infatti, si perfeziona mediante un procedimento a fattispecie complessa e progressiva che richiede non solo la presentazione dell’istanza, ma anche (e soprattutto) il versamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 2 del 2017, § 4).
La definizione agevolata delle liti pendenti, invece, si perfeziona già all’atto della presentazione della domanda, successiva al versamento degli importi dovuti (o della prima rata), come disposto dallo stesso art. 6 comma 6 de DL 119/2018.

Ne consegue che, nel primo caso (rottamazione dei ruoli), il meccanismo di sospensione della riscossione è reso necessario dallo iato fra la data di presentazione della domanda e la data di perfezionamento della procedura; nel caso della definizione delle liti, invece, almeno in linea teorica, la procedura si perfeziona (e la pretesa tributaria si estingue) all’atto stesso della presentazione della domanda.

Tuttavia, ci si può domandare cosa accada se il contribuente presenta sì la domanda di definizione della lite nei termini di legge (31 maggio 2019) ma, per errore, non liquida correttamente gli importi dovuti o, addirittura, richiede la definizione agevolata con riferimento a una lite per cui l’Agenzia non ritiene possa essere richiesta (ad es. lite su avviso bonario).
Posto che sia la legge (art. 6 comma 6 del DL 119/2018) sia la circolare n. 6 del 2019, § 7 precisano che la definizione si perfeziona necessariamente con il versamento dell’importo “dovuto”, consegue che l’errore del contribuente in sede di quantificazione (e versamento) delle somme dovute per la definizione esclude il perfezionamento della procedura, senza alcun effetto sulla pendenza della lite e sulla pretesa tributaria.

Dal punto di vista della riscossione in pendenza di giudizio e stante, come detto, l’assenza di meccanismi normativi di sospensione, ciò determina che l’Amministrazione finanziaria potrebbe continuare a pretendere il versamento di quanto dovuto in pendenza di lite, specie se le somme sono già state iscritte a ruolo prima della data di presentazione della domanda di definizione.
Una soluzione di buon senso, però, pare arrivare dalla stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 48/2011 § 9 (mai successivamente smentita), riferita alla chiusura delle liti fiscali minori (art. 39 comma 12 del DL 98/2011), condivisibilmente specifica che a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata (corredata dei relativi versamenti), l’Agenzia effettua un controllo “sommario” sulla definibilità della lite. Ove tale controllo sia superato, la stessa Agenzia, senza necessità di istanza da parte del contribuente, provvede alla sospensione della riscossione dei ruoli (mentre per lo sgravio vero e proprio è necessaria la valutazione compiuta sulla regolarità della domanda).

Naturalmente, si ritiene che in caso di domanda di definizione palesemente inammissibile (ad esempio perché relativa a una lite instaurata dopo il 24 ottobre 2018 o, ancora, perché riferita a una lite non avente come controparte l’Agenzia delle Entrate), la sospensione d’ufficio dei ruoli non dovrebbe avere luogo, atteso che, in tal caso, la domanda non dovrebbe superare neppure il controllo “sommario” richiesto nel documento di prassi sopra citato.

2019-05-15T06:45:41+00:00Maggio 14th, 2019|News|
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