Se il valore dei beni non muta in deposito, nel registro degli acquisti si annota la base imponibile della bolletta doganale

Di Emanuele GRECO

La risoluzione ministeriale n. 198 del 21 dicembre 2000 ha descritto le modalità di registrazione delle fatture nel caso in cui un soggetto passivo provveda ad introdurre in un deposito IVA beni di provenienza extra Ue (oggetto di immissione in libera pratica in Italia) e successivamente ad estrarli.

Poiché il soggetto passivo che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con colui che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA, ai sensi dell’art. 50-bis comma 6 del DL 331/93 e dell’art. 4 del DM 23 febbraio 2017, è applicabile il meccanismo del reverse charge e l’estrazione è effettuata mediante l’emissione di autofattura ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
La suddetta autofattura, necessaria per l’estrazione dei beni dal deposito e il loro impiego nel territorio dello Stato, deve riportare l’ammontare imponibile del bene estratto e la relativa imposta.

Inoltre, dovrà essere fatto riferimento al documento doganale di importazione, già annotato nel registro degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72, poiché secondo la richiamata R.M. 21 dicembre 2000 n. 198, l’autofattura in questione “può essere considerata come completamento ai fini dell’assolvimento dell’imposta non pagata in dogana all’atto dell’importazione”.

A livello documentale, l’autofattura non richiede l’emissione in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio proprio perché il documento emesso al momento dell’estrazione si considera come una “mera integrazione di altro precedente” (il documento doganale di importazione), come indicato nella risposta ad interpello n. 956-3/2019.

Nella situazione sin qui rappresentata, secondo l’Amministrazione finanziaria, in assenza di lavorazioni e di mutamenti del valore durante la permanenza in deposito, se l’ammontare imponibile non è variato rispetto al valore di introduzione dei beni, le registrazioni ai fini IVA sono le seguenti:
– nel registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72), l’autofattura per l’estrazione dal deposito è annotata riportando integralmente sia l’imponibile che l’imposta;
– nel registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72), l’autofattura è registrata annotando esclusivamente l’imposta, essendo l’imponibile già indicato sulla base del documento doganale di immissione in libera pratica.

Ai fini della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010), se l’immissione dei beni in deposito e la relativa estrazione avvengono nel medesimo periodo, la compilazione del quadro VP sarà la seguente:
– nel rigo VP2 (“Totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA”) è riportata la base imponibile oggetto dell’autofattura per l’estrazione dei beni dal deposito;
– nel rigo VP3 (“Totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA”) è esposta la base imponibile riferita alla bolletta doganale di importazione dei beni in Italia (ante introduzione nel deposito);
– nel rigo VP4 (“IVA esigibile”) è indicata l’imposta a debito relativa all’autofattura emessa per estrarre i beni;
– nel rigo VP5 (“IVA detratta”) è indicata l’imposta a credito emergente dalla predetta autofattura.

Diverse sono, invece, le modalità di registrazione qualora la base imponibile dell’operazione di estrazione differisca rispetto al valore di immissione dei beni in deposito, ad esempio in ragione di eventuali prestazioni di servizi eseguite durante il periodo di giacenza. Inoltre, in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e valore del bene estratto (in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ivi sostenute e ad esso riferibili), l’autofattura per l’estrazione dei beni dovrà essere emessa in modalità elettronica mediante Sistema di Interscambio.

Secondo la R.M. 21 dicembre 2000 n. 198, in questa situazione:
– nel registro delle fatture emesse è annotato l’intero ammontare imponibile e la relativa imposta;
– nel registro degli acquisti è riportata la differenza dell’ammontare imponibile (rispetto a quello già annotato sulla base del documento doganale), nonché l’intera imposta afferente l’operazione di estrazione.

Ai fini della comunicazione delle liquidazioni periodiche, nel rigo VP2 e nel rigo VP4 saranno riportati l’imponibile e l’imposta per l’autofattura emessa ai fini dell’estrazione dei beni. Nel rigo VP3 la base imponibile sarà quella risultante dalla differenza rispetto all’imponibile indicato sulla bolletta doganale, mentre nel VP5 l’imposta a credito emergente dall’autofattura relativa alla procedura di estrazione dal deposito.