La deducibilità limitata o integrale di vitto e alloggio dipende dalla sede dell’evento

Di Luca FORNERO

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, la deducibilità integrale (entro il limite annuo di 10.000 euro) delle spese di formazione si estende anche a quelle di viaggio e soggiorno sostenute per la partecipazione all’evento (art. 54 comma 5 del TUIR, come modificato dall’art. 9 comma 1 della L. 81/2017).

Tuttavia, nonostante in sede di modello REDDITI 2019 tale disciplina trovi applicazione per la seconda volta, essendo in vigore dal 2017, non appare ancora chiaro che cosa debba intendersi per costi di soggiorno, posto che la legge non ne specifica espressamente la nozione, né al riguardo sono intervenuti chiarimenti di fonte ufficiale.
Si ritiene che vi rientrino le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. Tali oneri, quindi, ove sostenuti nell’ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero (e non nei limiti previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR), ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000 euro.

In generale, il concetto di soggiorno sembra evocare quello di trasferta (cfr. DM 4 agosto 2011, relativo al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali), con la conseguenza che le spese di vitto afferenti ad un convegno che si tiene nel medesimo ambito territoriale in cui il professionista svolge la propria attività dovrebbero essere deducibili al 75% e nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Sempre stando al citato DM 4 agosto 2011, tale ambito territoriale dovrebbe essere identificato nel Comune sede dell’attività professionale.

La suddetta impostazione pare avvalorata dalle istruzioni al quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF, secondo le quali, nel rigo RE17, occorre riportare:
– all’interno della colonna 1, il 75% delle spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione ai suddetti eventi;
– all’interno della colonna 2, tra le altre, le spese di viaggio e soggiorno (per l’intero ammontare) sostenute sempre per tale partecipazione.

Dalle istruzioni, parrebbe quindi di capire che i costi di vitto e alloggio sono interamente deducibili (nel limite di 10.000 euro) se implicano una “trasferta” del professionista atta a consentirne la partecipazione all’evento formativo. Diversamente, ove il corso o convegno fosse seguito, ad esempio, nel medesimo Comune (ammesso che sia questo l’ambito territoriale rilevante) in cui il professionista svolge la propria attività, le spese alberghiere e di ristorazione soggiacerebbero al predetto limite di deducibilità.

Inoltre, con riferimento agli oneri da indicare nella colonna 1 del rigo RE17, le istruzioni non citano l’ulteriore limite di deducibilità del 2% dei compensi. Non è chiaro se si tratti di semplice dimenticanza, come sembra probabile, oppure se l’Amministrazione finanziaria intenda assoggettare le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione agli eventi di formazione (ove non implicanti una “trasferta”) al solo limite del 75% del costo sostenuto e non a quello ulteriore del 2% dei compensi. Tale eventualità pare da scartare, in quanto non supportata dal dato normativo.

In base alle regole generali, al fine di beneficiare della deducibilità integrale delle spese viaggio e soggiorno, il professionista deve predisporre e conservare la documentazione atta a dimostrare il collegamento tra le spese in esame e l’evento formativo.
Nel caso di convegni gratuiti, non essendo disponibile nessuna fattura o ricevuta recante l’addebito delle spese di formazione, il contribuente deve predisporre e conservare ogni altro documento in grado di provare, in sede di eventuale verifica, il collegamento tra le spese sostenute e l’evento cui si è partecipato (ad esempio, gli atti o le relazioni del convegno ovvero l’attestato dei crediti formativi).

Dal punto di vista più operativo, trattandosi di spese di viaggio e soggiorno, appare centrale il profilo temporale. Sono pertanto deducibili i pasti e le spese alberghiere immediatamente precedenti o successivi all’evento formativo. È il caso, ad esempio, di un avvocato che si reca a Roma per patrocinare una causa in Cassazione il mercoledì e per seguire un convegno il giovedì. Supponendo che sia a Roma già martedì sera, le spese del pernottamento di martedì sono deducibili secondo le regole ordinarie (75% e plafond del 2%), mentre le spese del pernottamento del mercoledì sono deducibili in misura integrale in quanto connesse all’evento formativo.

Per quanto riguarda le spese di viaggio, in linea di principio, non sembrano esservi particolari difficoltà in quanto la relativa deducibilità è piena in entrambe le ipotesi. Potrebbe porsi teoricamente un problema di splafonamento dei limiti di 10.000,00 euro con la conseguente necessità di stabilire la corretta correlazione tra le spese. Nel caso sempre dell’avvocato in trasferta a Roma per l’udienza e il convegno, il costo del volo dovrebbe concorrere al 50% alla formazione del plafond di 10.000 euro.