Il MISE ha modificato le specifiche tecniche per i moduli di Registro Imprese e REA adeguando la modulistica alle misure introdotte dal DL n. 135/2018

Di Luca MIELE

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato ieri il decreto direttoriale 2 maggio 2019, che modifica la modulistica del Registro delle imprese e del REA. Tra le altre modifiche, è stata adeguata la modulistica al nuovo regime di iscrizione delle start up innovative e di conferma e aggiornamento dei requisiti e dati, secondo quanto disposto dal DL n. 135/2018. Le specifiche tecniche aggiornata acquistano efficacia con decorrenza dal 15 maggio 2019.

Si ricorda che il DL n. 135/2018, conv. L. n. 12/2019, ha introdotto semplificazioni per le start up innovative e modifiche al sistema pubblicitario delle medesime.
Le imprese in questione sono regolate dagli artt. 2531 del DL n. 179/2012, come modificato dal DL n. 135/2018, e vengono iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese, laddove in possesso dei requisiti sanciti dal comma 2 del citato art. 25.

Deve trattarsi di impresa che (in sintesi): svolge attività d’impresa da non più di 60 mesi; risiede in Italia, o in un Paese della Ue o dello SEE sempreché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; realizza un totale del valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce e non ha distribuito utili; ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; possiede almeno uno degli ulteriori requisiti alternativi previsti dalla lett. h) del medesimo comma 2 (spese di ricerca e sviluppo di un certo ammontare, impiego di lavoratori “qualificati” in una certa percentuale della forza lavoro; possesso di privativa industriale).

Ovviamente, alcuni di questi requisiti non rilevano per le start up di nuova costituzione e, quindi, non sono oggetto di valutazione da parte degli Uffici in sede di iscrizione. Si pensi all’ammontare del valore della produzione o alla distribuzione degli utili o, ancora, ai requisiti alternativi di cui almeno uno deve essere necessariamente posseduto per i quali si può parlare di una mera “dichiarazione di intenti”.

Per quanto concerne il requisito relativo al contenuto dell’oggetto sociale, da un punto di vista procedurale, gli Uffici sono chiamati a valutare una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l’oggetto sociale. In termini pratici, se in fase di autocertificazione l’impresa individua tra i requisiti alternativi il possesso della privativa industriale (o del software originale), che per espressa disposizione di legge devono essere “direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”, emerge in re ipsa che l’oggetto sociale, comunque decritto, è chiaramente orientato all’innovazione. Parimenti, ove il requisito alternativo prescelto sia quello riguardante la soglia qualificata di spese in ricerca e sviluppo, si ravvisa ictu oculi che l’oggetto è orientato verso l’innovazione tecnologica (circolare n. 3696/C del 2017 del MISE).

Passando ora al profilo delle novità introdotte dal c.d. decreto semplificazioni (DL n. 135/2018), risultano abrogati i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale, già previsti dal comma 14 dell’art. 25 del DL 179/2012.

Sino al 2018, le start up innovative erano tenute ad aggiornare con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni richieste per l’iscrizione automatica alla sezione speciale. Dal 2019, le medesime informazioni (inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it all’atto dell’iscrizione) devono essere aggiornate o confermate almeno una volta all’anno (nuovo comma 17-bis dell’art. 25 del DL 179/2012).
Peraltro tale adempimento annuale deve avvenire in corrispondenza dell’altro adempimento con cui quale si attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti per l’ingresso nel regime agevolato che il comma 15 del citato art. 25 fissa entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 c.c., nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi.

Il DL 135/2018 ha infatti previsto che, nel caso di società che ai sensi dell’art. 2364 c.c. prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 è portato da sei a sette mesi. Ciò evidentemente per ragioni di equità sostanziale e di coerenza con il dettato normativo relativo alle società che convocano ordinariamente l’assemblea di approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il MISE, nella circolare n. 3718/C del 2019, ha sottolineato lo spirito “market oriented” delle novità nella misura in cui l’inserimento sulla piattaforma delle informazioni consente una “pubblicità effettiva erga omnes che travalica l’efficacia della pubblicità legale tipica dell’iscrizione o degli annotamenti nei pubblici registri, consentendo a investitori, clienti, buyer, di conoscere la società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative”.