Nel forum organizzato dal CNDCEC l’Agenzia delle Entrate annuncia una circolare di prossima uscita

Di Alfio CISSELLO

Ieri, nel corso del forum “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e dei PVC” organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a cui ha partecipato anche l’Agenzia delle Entrate, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle definizioni previste dal DL 119/2018.

Viene in primo luogo anticipato che, nei prossimi giorni, verrà divulgata una circolare esplicativa relativa alla definizione delle violazioni formali, disciplinata dall’art. 9 del DL 119/2018.
L’imminente pubblicazione della circolare è di sicuro attesa tra gli operatori, in quanto molte sono le fattispecie in cui è dubbia la possibilità di fruire della menzionata definizione.

Secondo le anticipazioni fornite, nella circolare ci sarà, tra l’altro, un elenco delle violazioni che potranno essere definite secondo il predetto art. 9, pagando solo 200 euro per periodo d’imposta.
Oltre a ciò, in sede di risposta ai quesiti è stata negata la possibilità di fruire della definizione degli errori formali nei casi rientranti nella c.d. remissione in bonis, tipo l’opzione per il consolidato fiscale.
Invece, è possibile definire le violazioni consistenti nel mancato esercizio di opzioni di cui al DPR 442/97, che si attuano però mediante comportamento concludente.

È anche possibile definire, pagando i 200 euro, la violazione, commessa dal cessionario/committente, di omessa regolarizzazione della fattura irregolare emessa dalla controparte.
Tuttavia, in questo caso, dovendosi rimuovere la violazione, è necessario che il cessionario presenti la consueta autofattura, per poi esercitare il diritto alla detrazione. Solo se, essendo ancora pendenti i termini dell’art. 19 del DPR 633/72, è possibile esercitare la detrazione, ci sarà convenienza alla definizione (di fatto in molti casi non c’è interesse).

Sempre in merito alla sanzione dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/1997, si precisa che, se pende la lite, la medesima si deve considerare su una sanzione non collegata al tributo (con definizione, a seconda dei casi, al 15% o al 40%).
In merito alla definizione dei verbali di constatazione (art. 1 del DL 119/2018), e questo è un aspetto della massima importanza, si conferma che, altresì in occasione della definizione, dall’accertamento non può emergere una doppia imposizione. Pertanto, se, aderendo al verbale, si presenta una dichiarazione integrativa, ad esempio, per espungere il costo dedotto in violazione della competenza fiscale, sarà possibile, entro il termine di decadenza biennale ex art. 21 del DLgs. 546/92 (decorrente dal perfezionamento dell’adesione), presentare istanza di rimborso delle maggiori imposte pagate con riferimento all’anno in cui il costo avrebbe dovuto essere dedotto.

Un’ultima specificazione, che dimostra una sorta di più che condivisibile dietro front delle Entrate, riguarda la definizione degli accertamenti.

Andando oltre il dato normativo, nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 novembre 2018 n. 298724 si era specificato che la definizione degli accertamenti (art. 1 del DL 119/2018) non poteva avvenire in caso di ricorso presentato dal contribuente.

Il quesito riguarda un contribuente il cui termine per il ricorso scadeva prima del termine per definire l’accertamento (di norma, scadente il 23 novembre 2018), che, per ovvi motivi di prudenza, ha presentato ricorso, definito l’accertamento, e, pagata la seconda rata, rinunciato all’impugnazione proposta.

L’Agenzia delle Entrate, preso atto della comprensibile condotta del contribuente, ha affermato che, in un caso simile (termine per il ricorso che scade prima del termine per definire gli accertamenti), è possibile attribuire prevalenza alla definizione dell’accertamento, specie in quanto c’è stata la rinuncia al ricorso.