Obblighi di informativa troppo onerosi per le imprese di ridotte dimensioni

Secondo Assonime e CNDCEC, i vantaggi non monetari devono essere pubblicati quando fruiti

Di Silvia LATORRACA

Con la nota congiunta diffusa ieri, 6 maggio 2019, Assonime e CNDCEC illustrano le principali novità apportate dal DL 34/2019 (c.d. DL “crescita”) alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

La nota fa seguito alla circolare Assonime n. 5/2019 e al documento pubblicato dal CNDCEC il 15 marzo 2019, che avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. Nella nota si osserva come la riformulazione della norma operata dal DL 34/2019 risponda alle preoccupazioni espresse e chiarisca, in molti casi, questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina.

Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione, in particolare, viene stabilito che gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del DLgs. 33/2013 nell’esercizio finanziario precedente.

Viene quindi confermato – osserva la nota – che il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Inoltre, per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, Terzo settore e imprese, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa.
Ad avviso di Assonime e CNDCEC, si tratta di un importante miglioramento, che rende gli obblighi di trasparenza meglio focalizzati.

La norma chiarisce, poi, in linea con l’interpretazione che era stata fornita da Assonime e CNDCEC, che gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
In relazione alle modalità di rendicontazione, il DL 34/2019 precisa che gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”, chiarendo che, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa. L’originaria formulazione della norma, facendo riferimento ai vantaggi “ricevuti”, aveva creato incertezze interpretative.

Secondo Assonime e CNDCEC, per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa va inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

In riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, il DL 34/2019 chiarisce che l’obbligo di pubblicazione sui siti internet o analoghi portali digitali trova applicazione non solo per le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della L. 349/86, le associazioni dei consumatori di cui all’art. 137 del DLgs. 206/2005 e, più in generale, per associazioni, fondazioni e ONLUS, ma anche per le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al DLgs. 286/98.

Per quanto riguarda le imprese, la nuova norma prevede che l’obbligo di pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato riguarda tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2195 c.c.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
A tal riguardo, Assonime e CNDCEC rilevano che l’inclusione nell’ambito soggettivo di applicazione della norma anche delle imprese non tenute al deposito del bilancio comporta un onere amministrativo che appare eccessivo per le realtà di ridotte dimensioni.

Tanto premesso, quando la pubblicazione avviene nella Nota integrativa, il termine per l’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio, mentre, quando la pubblicazione avviene sui siti internet, il termine è fissato al 30 giugno di ogni anno.
Come precisato dalla Relazione, la norma trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere entro e non oltre il 30 giugno 2019.

2019-05-07T07:30:33+00:00Maggio 7th, 2019|News|
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