Sanzione pecuniaria se non si pubblicano le erogazioni pubbliche

L’inosservanza degli obblighi di trasparenza è sanzionata solo a partire dal 1° gennaio 2020

Di Silvia LATORRACA

Con il DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. DL “crescita”) sono divenute definitive le modifiche alla disciplina, contenuta nella L. 124/2017, sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

Il disposto normativo ha determinato rilevanti difficoltà interpretative, a fronte delle quali il legislatore ha ritenuto necessario un intervento chiarificatore, per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.
Peraltro, il testo del decreto “crescita” è stato modificato più volte, a testimonianza della “delicatezza” del tema e della necessità di tenere conto dei diversi interessi coinvolti.

Il DL 34/2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e gli obblighi informativi ivi contenuti si applicano “a partire dall’esercizio finanziario 2018”.
Dal punto di vista procedurale, le modifiche hanno determinato la riscrittura della norma (contenuta nell’art. 1 commi 125-129 della L. 124/2017), che è stata interamente sostituita.

Quanto al contenuto, il testo del DL 34/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ricalca sostanzialmente quello sottoposto al Consiglio dei Ministri in seconda deliberazione il 23 aprile scorso (si veda “Per le erogazioni pubbliche da pubblicare solo gli aiuti specifici” del 27 aprile 2019), con l’unica eccezione del regime sanzionatorio.

Pertanto:
– gli enti non commerciali devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro il 30 giugno di ogni anno;
– le imprese devono adempiere all’obbligo informativo nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, mentre i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa oppure i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata assolvono all’obbligo mediante pubblicazione su propri siti internet entro il 30 giugno di ogni anno;
– gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”;
– ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa;
– l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo sia inferiore a 10.000 euro.

Con riguardo al regime sanzionatorio, la formulazione originaria della L. 124/2017 prevedeva, in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione e per le sole imprese, la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi.
Il testo del DL “crescita” approvato il 4 aprile 2019 confermava tale severo regime sanzionatorio, estendendolo, peraltro, anche agli enti non commerciali e precisando che il periodo di tre mesi decorreva “dalla data di inadempimento degli obblighi di pubblicazione”.
Il testo sottoposto al Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2019 ha mitigato il regime, recependo così le richieste formulate dalle principali associazioni di categoria (in particolare Assonime e CNDCEC).

Da un lato, è stata prevista una moratoria in fase di prima applicazione della norma, mentre, dall’altro lato, è stata introdotta una sanzione proporzionale ai vantaggi economici ricevuti, salvo un importo minimo comunque dovuto.
Il testo pubblicato in Gazzetta è stato ulteriormente modificato e disciplina, con maggiore precisione, quali sono le conseguenze del mancato adempimento, nonché la procedura di irrogazione delle sanzioni.

Nel dettaglio, viene previsto che, a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione (sia da parte delle imprese che da parte degli enti non commerciali) comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.
Si applica la L. 689/81, in quanto compatibile.

Alla luce di quanto riportato, nessuna sanzione è prevista in relazione agli importi percepiti nell’esercizio finanziario 2018:
– che le imprese devono indicare nella Nota integrativa al bilancio 2018 (per i soggetti “solari”);
– che gli enti non commerciali, le imprese non tenute alla redazione della Nota integrativa e le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata devono pubblicare sul proprio sito internet entro il 30 giugno 2019.

2019-05-06T07:38:07+00:00Maggio 6th, 2019|News|
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