Si applica il termine breve previsto per le «prestazioni periodiche»

Di Caterina MONTELEONE

Con la sentenza della Cassazione n. 30362/2018 i giudici hanno affermato che “il cittadino potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, avvisi di addebito, ecc.)“.

I giudici estendono, quindi, l’ambito applicativo della prescrizione quinquennale alla notifica di atti emessi per crediti erariali. Nella fattispecie decisa erano chiamati ad esprimersi in merito alla prescrizione relativa ad una entrata comunale. I giudici richiamano la sentenza n. 4283/2010 che ritiene applicabile in materia di tributi locali la prescrizione quinquennale disciplinata dall’art. 2948 n. 4) c.c. prevista per tutto ciò che si deve pagare periodicamente con cadenza annuale o in termini più brevi.

Con tale sentenza è stato precisato che:
– “i tributi locali, sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo”, in relazione ai quali il contribuente è tenuto al pagamento di una somma “che (…)  costituisce corrispettivo di un servizio a lui reso, o richiesto (…) o imposto (…) che in tanto si giustifica in quanto anno per anno il corrispondente servizio venga erogato”;
– nella specie, non è “necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame della esistenza dei presupposti impositivi, che permangono fino alla verificazione di un mutamento obiettivo della situazione di fatto giustificante il servizio (…)“.

La fattispecie decisa può essere inquadrata nell’ambito delle prestazioni periodiche.
La novità è rappresentata dall’estensione dell’ambito applicativo della prescrizione breve alla notifica di atti relativi a tributi erariali sostenendo che “la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute, tutte le volte che queste non siano tempestivamente richieste dal creditore”.

Al riguardo, tuttavia, si consideri che per i crediti statali il legislatore ha previsto termini di decadenza in relazione alla notifica sia degli avvisi di accertamento che delle cartelle di pagamento (non, tuttavia, nel caso dell’accertamento esecutivo, ove, non essendoci più cartella, dopo l’accertamento si aprono le porte della prescrizione).

A dire dei giudici, l’ambito applicativo della prescrizione breve è già stato ampliato da altre sentenze. Viene, innanzitutto, richiamata la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016, con la quale è stato affermato che se l’atto impositivo non viene impugnato la prescrizione rimane quella breve, non potendosi equiparare tale situazione al giudicato.

Il rinvio alla sentenza del 2016 appare irrilevante in quanto con tale ultima sentenza la Cassazione aveva affermato un principio diverso, evidenziando come la scadenza del termine per impugnare l’atto di riscossione determina l’irretrattabilità del credito, ma non produce l’effetto della “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello decennale, secondo quanto disposto dall’art. 2953 c.c., a mente del quale “i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.

Tale norma, infatti, si applica solo nel caso in cui vi sia una sentenza passata in giudicato, mentre la mancata impugnazione di una cartella, avendo natura di atto amministrativo, non può equipararsi al giudicato.
In secondo luogo, viene richiamata l’ordinanza n. 20213/2015 in relazione alla quale i giudici ritengono ampliato il principio: mentre per tale ultima sentenza, “la prescrizione quinquennale operava solo laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale (…) sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà chiedere al giudice l’estinzione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto in caso di notifica di cartella esattiva bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa”.

L’estensione ai crediti erariali della prescrizione breve prevista dall’art. 2948 n. 4 del c.c. per le “prestazioni periodiche” si scontra però con le diversità che caratterizzano i crediti statali, in quanto gli stessi sono soggetti ad autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi da eseguirsi ogni anno (quindi, manca la qualifica di “prestazioni periodiche”).
Sotto altro profilo, manca la “causa debendi continuativa”, che caratterizza invece le prestazioni periodiche.