Automatismo tra sequestro di partecipazioni totalitarie e azienda limitato, seppur con motivazioni non omogenee, alle misure di prevenzione

Di Maurizio MEOLI

L’art. 20 del DLgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) stabilisce, tra l’altro, che il Tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 e ss. c.c.

Pochi mesi fa, la Cassazione, nella sentenza n. 51603/2018, ha stabilito che l’estensione del sequestro delle partecipazioni societarie totalitarie all’azienda – prevista dall’art. 20 del DLgs. 159/2011 – non è una norma di carattere generale che trova applicazione in ogni caso di sequestro totalitario di partecipazioni societarie. Essa, pertanto, non è applicabile per le altre tipologie di sequestro (diretto o per equivalente), in funzione della successiva confisca, diverse da quella “di prevenzione” (o “antimafia”). Confisca di prevenzione, confisca del profitto e confisca per equivalente, infatti, hanno tre distinte rationes e tre distinte nature giuridiche.

La portata generale dell’art. 20 – affermava la Cassazione – è da rinnegare, innanzitutto, per il suo stretto legame con l’art. 24, relativo alla confisca dei patrimoni illecitamente accumulati.

A fronte di ciò, proseguiva la citata decisione, l’art. 41 – ai sensi del quale, “nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l’amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari” – è da considerare come dettato proprio con specifico riferimento a tale disciplina. Tanto è vero che si affermava come il richiamo dell’art. 41 al sequestro delle partecipazioni aziendali “totalitarie” (ma tale precisazione non è contenuta nell’art. 41) trovi applicazione solo nell’ambito del sequestro e della confisca di prevenzione.

Nessuna tra le disposizioni citate, quindi, è stata considerata rispetto all’art. 104-bis disp. att. c.p.p., ai sensi del quale, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo Unico Giustizia, l’Autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui art. 35 del DLgs. 159/2011. Con decreto motivato dell’Autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente (comma 1).
Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del DLgs. 159/2011 (comma 1-bis).

Si è anzi precisato che tale disposizione (l’art. 104-bis disp. att. c.p.p.) si applica solo quando oggetto “diretto e specifico” del sequestro ex art. 321 c.p.p. siano proprio aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione.

Più di recente, poi, le Cassazioni nn. 15755 e 15756 del 2019 sono pervenute alla medesima delimitazione, ma sulla base di argomentazioni non coincidenti.
Si osserva, infatti, come il rinvio operato dall’art. 104-bis comma 1-bis disp. att. c.p.p. alle norme di cui al libro I, titolo III del DLgs. 159/2011 riguardi l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; cosicché il richiamo operato deve ritenersi limitato a questi ambiti.

Ne consegue che è erroneo operare un riferimento all’art. 41 del DLgs. 159/2011, effettivamente compreso nel richiamato titolo III, per sostenere l’estensione di diritto ai beni aziendali del sequestro preventivo delle quote societarie totalitarie.
La disposizione non prevede, infatti, una tale estensione, in quanto, come evidenziato, per la parte che qui rileva, si limita a disporre, ai fini della gestione delle aziende sequestrate, che, nel caso in cui il sequestro abbia a oggetto aziende di cui agli artt. 2555 e ss. c.c., anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l’amministratore giudiziario sia scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

La norma, in altri termini, non afferma che il sequestro di partecipazioni societarie abbia come automatica conseguenza quello dell’azienda, ma prende solo atto della possibilità che una siffatta conseguenza si verifichi per effetto di altre disposizioni che siano applicabili nel caso concreto.
E tale non è l’art. 20 del DLgs. 159/2011, in quanto non richiamato dall’art. 104-bis comma 1-bis disp. att. c.p.p., perché ricompreso nel titolo II del libro I dello stesso decreto legislativo e non nel titolo III. L’art. 20 del DLgs. 159/2011 effettivamente prevede l’estensione di diritto a tutti i beni costituiti in azienda del sequestro avente a oggetto partecipazioni sociali totalitarie, ma il suo ambito di applicazione deve essere limitato al sequestro di prevenzione e non può essere esteso fino a ricomprendere il sequestro cautelare.

Si tratta di un’interpretazione che trova giustificazione anche in base alle diverse rationes dei due sistemi, essendo il sistema cautelare regolato dal principio della proporzionalità rispetto all’entità dell’illecito profitto conseguito attraverso il reato.