L’Agenzia delle Entrate considera terminata la fase transitoria

Di Luca BILANCINI

Fra poco più di un mese non sarà più possibile trasmettere i moduli per il conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica mediante la procedura che ne prevedeva l’invio tramite posta elettronica certificata. Con il provvedimento n. 96618, emanato ieri dall’Agenzia delle Entrate, è stata definitivamente soppressa tale facoltà a decorrere dal 31 maggio 2019.

In considerazione del vasto numero di soggetti interessati dal processo di fatturazione elettronica e degli ingenti volumi di fatture che sarebbero transitate, dal 1° gennaio 2019, tramite il Sistema di Interscambio, il provvedimento Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018 n. 29241 (successivamente modificato dal provvedimento n. 524526/2018) ha previsto che gli intermediari possano inviare, con modalità “massiva” o “puntuale”, una comunicazione contenente i “dati essenziali” riportati nelle deleghe loro conferite, così che, dopo il controllo di alcuni elementi di riscontro (indicati dall’intermediario a garanzia dell’effettivo conferimento della delega), ne sia consentita l’attivazione.

Considerato che, per poter adeguare i propri sistemi alle nuove modalità di attivazione delle deleghe, i suddetti intermediari avrebbero dovuto disporre del tempo necessario, il provvedimento n. 291241/2018 aveva previsto che, per un periodo transitorio, i soggetti ai quali è riconosciuta la possibilità di autenticare la firma del delegante (ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73), potessero inviare, mediante posta elettronica certificata un file, firmato digitalmente, contenente:
– le copie delle deleghe sottoscritte dai deleganti (insieme ai relativi documenti di identità);
– un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite;
– la dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attestare il ricevimento di specifica procura alla presentazione dei moduli per il conferimento/revoca delle deleghe, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nei moduli e l’impegno a conservare detti moduli per 10 anni dalla data di sottoscrizione.

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 20 dicembre 2018, aveva peraltro consigliato agli intermediari di scegliere la procedura di invio telematico, “massivo” o “puntuale”, dei dati per attivare le deleghe, considerato che, in tal modo, queste avrebbero avuto efficacia entro due giorni dalla ricezione della comunicazione, mentre la trasmissione mediante PEC avrebbe comportato un tempo di elaborazione superiore (cinque giorni lavorativi).
Come si evince dalla lettura del provvedimento n. 96618/2019, dovendosi considerare ormai superata la fase di avvio del procedimento di fatturazione elettronica, viene soppressa, dal prossimo 31 maggio, la procedura, provvisoria, di invio delle deleghe mediante PEC.

Restano, quindi, attive le modalità ordinarie, “massiva” o “puntuale”, di trasmissione telematica dei dati essenziali per il conferimento delle deleghe.

Come sottolineato nella FAQ n. 7, pubblicata il 27 novembre 2018, gli intermediari sono tenuti, in tal caso, ad adottare la seguente procedura:
– acquisizione del modulo di delega firmato dal delegante, con specifica indicazione dei servizi delegati;
– invio, “massivo” o “puntuale”, dei dati per l’attivazione della delega con indicazione dei dati di cui al § 6.1 del provvedimento n. 291241/2018 (servizi oggetto della delega, data di scadenza, ecc.), nonché degli elementi di riscontro a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa delega all’intermediario, reperibili all’interno della dichiarazione IVA presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento (volume d’affari, imposta dovuta e imposta a credito);
– conservazione dei moduli e dei documenti di identità dei deleganti;
– istituzione di un registro cronologico contenente numero e data della delega, codice fiscale del delegante ed estremi del suo documento di identità.