Il DL crescita reintroduce la maggiorazione del 30% per gli investimenti dal 1° aprile

Di Pamela ALBERTI

Il decreto “crescita”, approvato con la formula “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri di ieri, reintroduce i super-ammortamenti al 30% per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, prevedendo però un tetto massimo agli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro.

Riepilogando brevemente il quadro normativo, si ricorda che i super-ammortamenti sono stati da ultimo prorogati, nella misura del 30%, ad opera dell’art. 1 comma 29 della L. 205/2017 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 o, a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2019.
La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) non ha invece disposto la proroga di tale agevolazione (si veda “Corsa ai super-ammortamenti entro fine anno” del 29 ottobre 2018).

La nuova disposizione contenuta nel DL crescita prevede ora che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione sia maggiorato del 30%.

Tale agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Nella nuova versione del super-ammortamento 2019 viene, però, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Al riguardo, la relazione illustrativa al DL crescita chiarisce che tale disposizione reintroduce, a partire dal 1° aprile 2019, la misura del super-ammortamento con l’inserimento di un tetto agli investimenti, al di sopra del quale il beneficio non spetta per la parte eccedente.
In linea generale, l’agevolazione si applica quindi sulla base delle disposizioni previste dalla norma di cui alla L. 208/2015, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare la maggiorazione solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.

La norma agevolativa dispone altresì l’esclusione dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR. Analogamente alla precedente versione dell’agevolazione ex L. 205/2017, sono quindi esclusi dall’agevolazione:
– i veicoli a deducibilità limitata di cui alle lett. b) e b-bis) del citato comma 1;
– i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e quelli adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a).

L’agevolazione continua invece a spettare per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nel comma 1 dell’art. 164 del TUIR e previsti dall’art. 54 comma 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. chiarimento fornito dal Ministero dell’Economia e delle finanze nelle risposte 22 febbraio 2018).

Si evidenzia, inoltre, che il DL crescita prevede espressamente che restino ferme le disposizioni di cui all’art. 1 commi 93 e 97 della L. 208/2015.
Per effetto del citato comma 93, restano quindi esclusi dai super-ammortamenti: i beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; gli acquisti di fabbricati e di costruzioni; i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.

Inoltre, per effetto del citato comma 97, le disposizioni sui super-ammortamenti non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore (la medesima disposizione dovrebbe trovare applicazione con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in base al disposto di cui all’art. 9-bis comma 18 del DL 50/2017 conv.).