Lo Studio del Notariato n. 203/2018/I non dovrebbe modificare tale impostazione
I termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP delle società di persone in liquidazione devono essere individuati distinguendo il caso in cui la stessa sia formalmente deliberata da quello in cui si verifichi la cessazione dell’attività senza preventiva liquidazione.
Nel primo caso operano le regole previste dall’art. 5 del DPR 322/98, il cui dato letterale dispone che la dichiarazione del periodo “ante liquidazione” deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. Sebbene tali disposizioni si applichino alle sole società di capitali, è prassi diffusa quella di fare riferimento, anche per le società di persone, alla data in cui viene iscritta nel Registro delle imprese la decisione dei soci di sciogliere la società.
Le dichiarazioni dei periodi intermedi vanno invece presentate entro i termini ordinari (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), mentre per le dichiarazioni relative al periodo finale il termine è individuato nei nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto (secondo la ris. Agenzia delle Entrate n. 66/2010 il termine è da stabilirsi più precisamente nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione, e non nei nove mesi successivi).
Diversamente, secondo l’Amministrazione finanziaria (circ. nn. 50/2002, § 19.2 e 48/2002 n. 48, § 2.1) gli obblighi dichiarativi di una società di persone sciolta senza formale liquidazione devono essere assolti nei termini ordinari ex art. 2 del DPR 322/98, posto che le modalità e i termini di presentazione di cui all’art. 5 del DPR 322/98 si applicano solo all’ipotesi di scioglimento della società mediante messa in liquidazione “formalizzata”.
A titolo esemplificativo, una sas cessata senza formale liquidazione il 20 marzo 2018 deve presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo 1° gennaio 2018-20 marzo 2018 entro il 30 settembre 2019, utilizzando i “vecchi” modelli.
In tale contesto, è intervenuto lo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 203-2018/I che, nell’esaminare il regime legale conseguente al prodursi della causa di scioglimento e le condizioni per l’omissione della fase di liquidazione per le società di persone, evidenzia come i relativi adempimenti pubblicitari non abbiano efficacia costitutiva, con la conseguenza che da questi non dipenderebbe l’apertura della fase di liquidazione; diversamente, sempre stando allo Studio, l’apertura della fase di liquidazione sarebbe diretta conseguenza del verificarsi di una delle cause di scioglimento (legali o volontarie).
Tali indicazioni non dovrebbero, però, mettere in discussione prassi consolidate, che come detto fanno riferimento alla data di iscrizione della decisione presso il Registro delle imprese quale momento iniziale della liquidazione. Considerato il lasso di tempo normalmente breve che intercorre tra la decisione e la sua iscrizione, infatti, la contestazione circa la “tardività” della dichiarazione risulterebbe sostanzialmente improduttiva di effetti per l’Erario; l’irrogazione delle sanzioni, inoltre, risulterebbe preclusa in virtù dell’incertezza in merito all’ambito applicativo della norma.
Ulteriore questione attiene l’ipotesi di cessazione senza formale liquidazione, riguardo alla quale lo Studio precisa che negli atti con i quali, ai sensi dell’art. 2272 n. 3 c.c., si conviene di sciogliere anticipatamente la società omettendo la fase della liquidazione, in realtà si dà atto (con una sorta di “formalizzazione postuma”) di una liquidazione già effettuata (o, come sostengono i Notai, di una “volontà di scioglimento e di nomina degli amministratori quali liquidatori già tacitamente manifestata a monte dell’attività gestoria liquidativa”). La mancanza di crediti da riscuotere, di debiti da pagare e di attivo da ripartire significa, infatti, nella sostanza che un’attività liquidatoria è già stata compiuta.
Sotto il profilo pratico, tuttavia, non pare che tale principio possa “trasformare”, agli effetti qui in discussione (i termini di presentazione della dichiarazione), la cessazione senza formale liquidazione in una liquidazione “formale”. Se i principi evidenziati nello Studio fossero trasposti ai fini fiscali, infatti, si arriverebbe al paradosso di dover individuare il termine di presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo a quello in cui sono iniziate le operazioni di scioglimento; riprendendo l’esempio precedente, ove le operazioni di scioglimento siano iniziate nel marzo 2018, avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2018 la dichiarazione del periodo “ante liquidazione” (oltre, quindi, alla dichiarazione finale, peraltro nello stesso termine).
In tal caso, ragioni sia pratiche (nell’atto non verrebbe, di fatto, individuato un termine in cui le operazioni di liquidazione hanno avuto inizio), sia di legittimo affidamento, dovrebbero far propendere per la validità della prassi amministrativa che ritiene, invece, applicabili gli ordinari termini di presentazione della dichiarazione.