Fornite nuove indicazioni dall’Agenzia delle Entrate sull’adempimento
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 85 di ieri, ha pubblicato il secondo documento di prassi in materia di “esterometro”. Seppur riferita ad una fattispecie piuttosto particolare (prestazioni di servizi rese da una società inglese priva di partita IVA nei confronti di soggetti passivi italiani), dalla risposta si possono trarre alcune prime indicazioni di carattere generale in merito alla nuova comunicazione ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, in attesa di un più compiuto intervento chiarificatore sull’adempimento.
Quel che emerge con sufficiente chiarezza dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate è il fatto che l’obbligo comunicativo sussiste a prescindere:
– dalla natura della controparte, essendo rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia;
– dal requisito di territorialità IVA dell’operazione (che esso sia soddisfatto in Italia oppure no).
Pertanto, volendo attribuire portata generale alle parole dell’Agenzia, se ne dovrebbe concludere che sia i dati relativi alle operazioni nei confronti di soggetti passivi che quelle nei confronti di “privati” siano da includere nell’esterometro.
Dalla risposta di ieri non constano, invece, conferme rispetto alla possibilità di non considerare, ai fini comunicativi, le operazioni non documentate da fattura ovvero da autofattura, come nel caso delle cessioni il cui corrispettivo richiede la mera annotazione sul registro dei corrispettivi per effetto dell’art. 22 del DPR 633/72 e del DPR 696/96. La risposta ad interpello fa, comunque, riferimento alle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018, le quali paiono riservate ai soli dati relativi ai documenti aventi formato di “fattura”.
Confermando che l’esterometro è dovuto a prescindere dagli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’ambito applicativo delle due comunicazioni differisce e che le indicazioni già fornite per i modelli INTRA (es. circolare n. 36/2010) non assumono rilievo agli effetti della nuova comunicazione periodica.
Per quanto concerne l’esterometro, infatti, l’obbligo sussiste per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.
Il caso particolare affrontato nella risposta ad interpello riguardava una società del Regno Unito, priva di partita IVA, in quanto assoggettata allo speciale regime delle “piccole imprese”, che effettuava tra l’altro prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi IVA italiani.
In una situazione di questo tipo, è dovuto l’esterometro dal soggetto passivo italiano, il quale effettua un acquisto da un soggetto “non stabilito” in Italia.
Anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, la soluzione non muterà essendo comunque previsto l’esterometro anche per le prestazioni di servizi che i soggetti passivi IVA italiani ricevono da soggetti passivi extra Ue.
Tra le altre indicazioni utili che emergono dalla risposta ad interpello di ieri vi sarebbe anche l’affermazione secondo cui “per gli acquisti di beni e servizi da soggetti extra Ue – che devono essere documentati con autofattura (art. 17 comma 2 del DPR 633/72) – non è richiesta la forma elettronica di trasmissione via SdI”, il che impone l’invio dell’esterometro ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.