Anche per le operazioni prive del requisito di territorialità IVA pare dovuta la comunicazione se sussiste obbligo di emettere la fattura
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) è relativa ai dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che intercorrono con “soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato” (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015).
In termini generali, si può affermare che la comunicazione include, sul fronte delle operazioni attive, tra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che hanno come destinatari soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
Se l’operazione è soggetta agli obblighi di fatturazione, sembrerebbe, dunque, irrilevante la circostanza che la cessione o prestazione abbia rilevanza territoriale in Italia.
Neppure assume rilievo, ai fini della comunicazione, il fatto che il destinatario del bene o servizio sia un soggetto passivo d’imposta ovvero un “privato consumatore”. Ad esempio, sono da includere nella comunicazione le prestazioni generiche, nei confronti di “privati” non stabiliti in Italia (territorialmente rilevanti ai fini IVA ex art. 7-ter comma 1 lett. b) del DPR 633/72).
Recuperando le indicazioni già fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2017 (§ 4, lett e) in relazione al precedente “spesometro” e ritenendole applicabili anche alla comunicazione in esame, sarebbero da considerare incluse nei nuovi obblighi anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità.
In quest’ottica, per comprendere quali possano essere le cessioni o prestazioni rilevanti ai fini della comunicazione, va rammentato che, ai sensi dell’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72, è richiesta l’emissione della fattura anche per alcune operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità per effetto degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
Si pensi al caso in cui un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ponga in essere una cessione di beni mobili ubicati all’estero, irrilevante ai fini IVA in Italia a norma dell’art. 7-bis del DPR 633/72, oppure una prestazione su beni immobili ubicati fuori dal territorio italiano, anch’essa irrilevante ai fini IVA in Italia.
In entrambe le situazioni, è richiesta l’emissione della fattura, riportando l’annotazione “inversione contabile” se il destinatario è un soggetto passivo debitore d’imposta in un altro Stato Ue o riportando l’annotazione “operazione non soggetta” se l’operazione si considera effettuata fuori dalla Ue.
Stando alla formulazione dell’art. 21 comma 6-bis lett. a) del DPR 633/72 non appare, invece, dovuta l’emissione della fattura per le operazioni finanziarie e assicurative esenti IVA ex art. 10 comma 1 nn. da 1) a 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di soggetti passivi in un altro Stato Ue.
Se si considerano, invece, le operazioni passive, va rilevato che possono sorgere alcuni dubbi riguardo all’obbligo di darne conto nella comunicazione. Stando, infatti, al tenore letterale dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, dovrebbero essere inclusi nel c.d. “esterometro” tutti “i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”, prescindendo quindi, anche in questo caso, dalla sussistenza del requisito di territorialità dell’operazione.
Ci si chiede peraltro quale debba essere il comportamento da adottare in relazione, ad esempio, alle operazioni territorialmente rilevanti in un altro Stato Ue; si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle prestazioni di trasporto passeggeri effettuate all’estero da operatore non residente o non stabilito in Italia, non soggette a IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-quater del DPR 633/72. Si potrebbe ritenere, a livello sistematico, che in tal caso, laddove il cliente nazionale decida di procedere all’annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti, ai sensi dell’art. 25 comma 3 del DPR 633/72 (precisando il titolo di inapplicabilità dell’imposta), si renda necessario includere l’operazione nella sezione “Dati relativi alle fatture ricevute – DTR” della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, avendo cura di riportare il codice “N2” (operazione non soggetta) nel campo “Natura” dell’operazione.
Si tratta di una questione che, come altre attinenti il c.d. “esterometro”, meriterebbe un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.