Entro il 30 aprile 2019 invio dei dati relativi ai primi tre mesi 2019, ma è confermata la periodicità mensile

Di Emanuele GRECO

Il DPCM 27 febbraio 2019, pur prorogando il termine per il c.d. “esterometro” riferito ai mesi di gennaio e febbraio 2019, ha confermato la periodicità mensile della comunicazione.

Dopo il termine del 30 aprile 2019 (entro il quale dovranno essere presentate le comunicazioni relative ai primi tre mesi dell’anno), a norma dell’immutato art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 permane l’obbligo di trasmettere telematicamente i dati “entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Dunque, le scadenze successive al predetto 30 aprile 2019 sono fissate su base mensile, non essendo state recepite in via normativa le richieste di Assonime e di altre associazioni di categoria di prevedere una comunicazione a carattere trimestrale, semestrale o annuale.

Entro il 31 maggio 2019 dovrà essere presentata la comunicazione avente ad oggetto i dati delle operazioni di aprile 2019, entro il 1° luglio 2019 (essendo il 30 giugno 2019 una domenica) dovranno essere trasmessi i dati riferiti al mese di giugno, e via dicendo.
Si rammenta che, per effetto del punto 9.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, la data alla quale fare riferimento per la trasmissione telematica è:
– per le operazioni attive, la data del documento emesso;
– per le operazioni passive, la data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Sulla base della lettura del provvedimento, dovrebbero, quindi, ad esempio rientrare nella comunicazione relativa al mese di marzo 2019 (entro il 30 aprile 2019) tutte le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 aprile 2019, se computate nella liquidazione IVA del mese precedente.

Fatte queste premesse, è interessante valutare quale sia il regime sanzionatorio applicabile nel caso di errori od omissioni nella trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere e le possibilità di regolarizzazione.
Ai sensi dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, la sanzione applicabile per l’omessa o errata comunicazione dei dati del c.d. “esterometro” è pari a:
– 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
– 1 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.

Desta perplessità la definizione di un limite massimo della sanzione parametrato su base trimestrale rispetto ad una comunicazione da effettuarsi mensilmente.
In assenza di un coordinamento tra le disposizioni coinvolte, si ritiene comunque che il limite massimo della sanzione debba essere considerato su base “solare”, essendo l’IVA un tributo con periodicità solare.

Mutuando quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 87 del 5 luglio 2017) per la comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010 (c.d. “spesometro”), appare sostenibile la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97 per beneficiare della relativa riduzione delle sanzioni.

Sempre sulla base delle predette indicazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate, si dovrebbe ritenere il ravvedimento applicabile:
– sulla sanzione ridotta (1 euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
– sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.

L’art. 13 comma 1 lett. b) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.

In merito alla comunicazione dei dati delle fatture, la risoluzione n. 104/2017 ha specificato che il termine finale per il ravvedimento va computato rispetto al termine di presentazione della dichiarazione IVA.