Il CNDCEC analizza la disciplina transitoria del Codice della crisi
Con la circolare pubblicata ieri, il CNDCEC fornisce alcune indicazioni in ordine alla disciplina transitoria del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Si ricorda che il DLgs. 14/2019 distingue tra l’entrata in vigore del Codice nel suo complesso (15 agosto 2020) e un regime riservato soltanto ad alcune norme, che entrano in vigore domani.
L’art. 390 del DLgs. n. 14/2019 stabilisce che i ricorsi e le domande di accesso alle procedure depositati prima del 15 agosto 2020 (e le procedure pendenti alla medesima data) sono regolati dal RD 267/42 e dalla L. 3/2012. Per queste procedure, i requisiti di nomina per le funzioni di curatore, commissario giudiziale, liquidatore e di attestatore restano invariati. L’art. 356, che disciplina il nuovo Albo del Codice della crisi, infatti, entra in vigore domani, 16 marzo, ma trova concreta applicazione, ai sensi dell’art. 357 del DLgs. 14/2019, con il decreto interministeriale che determina le regole del suo funzionamento, da adottare entro il 1° marzo 2020.
Ai fini del primo popolamento dell’Albo, l’art. 356 del Codice della crisi consente l’iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 358 comma 1 lett. a), b) e c), che documentino di essere stati nominati (alla data del 16 marzo 2019) curatori, commissari giudiziali o liquidatori in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni. Per questi soggetti è, inoltre, previsto l’esonero dagli obblighi formativi necessari per l’iscrizione. Con questa previsione, il legislatore ha voluto garantire la possibilità di attingere al neo istituito Albo per le nomine relative alle procedure che si apriranno a far data dal 15 agosto 2020.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto per la nomina a curatore ove l’art. 125 del DLgs. 14/2019 richiama gli artt. 356 e 358 del Codice stesso, per la nomina del commissario giudiziale nel concordato preventivo non vi sono norme che rinviano all’art. 356 né all’art. 125 del Codice. Per il liquidatore, invece, l’art. 114 rinvia solo all’art. 358 del DLgs. 14/2019 (sui requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure). Per la nomina di questi professionisti l’unico riferimento normativo è l’art. 356 del Codice, che espressamente menziona le “funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”.
Un ulteriore aspetto problematico si rinviene nell’art. 352 del DLgs. 14/2019 relativo alle disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI. Sino all’istituzione del nuovo Albo, i componenti del collegio di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) e b) del Codice, costituito a seguito di una segnalazione di allerta, sono individuati tra i soggetti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o in quello degli avvocati, i quali abbiano svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. Le disposizioni, però, secondo il CNDCEC sono destinate a non trovare applicazione, in quanto l’art. 352 del DLgs. 14/2019 entra in vigore il 15 agosto 2020, mentre l’Albo domani 16 marzo 2019 e il relativo decreto di funzionamento deve essere adottato entro il 1° marzo 2020.
Esiste, inoltre, un disallineamento tra l’art. 17 del DLgs. 14/2019, che richiede che tutti i membri del collegio dell’OCRI siano iscritti all’Albo, e l’art. 352 dello stesso decreto, che consente la nomina di un componente al di fuori degli iscritti all’Albo. I difetti di coordinamento, osserva il CNDCEC, potrebbero trovare soluzione con i decreti integrativi e correttivi che, in attuazione della delega già approvata dal Parlamento ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Governo deve emanare entro due anni dall’entrata in vigore del Codice della crisi.
Un ulteriore profilo problematico attiene al rapporto tra gli artt. 352 e 356 del DLgs. 14/2019, nella parte in cui vengono diversamente individuati i requisiti professionali dei soggetti chiamati a ricoprire le funzioni di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, attestatore, advisor e componente del collegio dell’OCRI.
Ai fini del primo popolamento, inoltre, dal dettato normativo sembra che siano stati esclusi i professionisti che abbiano svolto le funzioni di attestatore, o che abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso alle procedure. I medesimi professionisti sono ricompresi, invece, nell’art. 352 del DLgs. 14/2019, recante le disposizioni transitorie relative al funzionamento dell’OCRI.
Il legislatore, sempre ai fini del primo popolamento, ha esentato dagli obblighi formativi i professionisti ritenuti maggiormente esperti. Ai fini dell’esenzione, opera il criterio dell’assegnazione: è necessario essere stati nominati a far data dal 16 marzo 2019 in almeno 4 procedure negli ultimi 4 anni (art. 356 comma 2 del Codice della crisi). A causa dei meccanismi di rotazione nell’assegnazione degli incarichi imposti dai diversi Tribunali, però, potrebbero essere pregiudicati, nel caso di mancato rispetto dei requisiti quantitativi e temporali, i professionisti più esperti, che, in tal caso, dovrebbero assolvere gli obblighi formativi.