Il CNDCEC ha aggiornato il modello di relazione unitaria del Collegio sindacale considerando le modifiche in materia di bilancio d’esercizio
Il CNDCEC ha pubblicato il documento “La relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, che è stato aggiornato rispetto alla precedente versione rilasciata nel marzo 2018 per tener conto di alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio d’esercizio e del documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, emanato dal Consiglio nazionale ad aprile 2018.
Non si registrano, invece, novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione.
In particolare, il modello di relazione unitaria proposto mantiene l’ordine espositivo delle precedenti edizioni, prevedendo come primo documento la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).
Nel documento viene evidenziato che se la società revisionata si è avvalsa della possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa (ex L. 145/2018, legge di bilancio 2019), il sindaco-revisore dovrà porre in essere le normali procedure di controllo finalizzate a verificare la corretta contabilizzazione della rivalutazione e dell’imposta sostitutiva nonché l’adeguatezza dell’informativa fornita in Nota integrativa.
Nei casi in cui il professionista ritenga necessario richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tale aspetto, che, secondo il suo giudizio professionale, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, egli potrà inserire nella sezione dedicata alla relazione di revisione un apposito richiamo di informativa in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia n. 706.
Inoltre, per effetto del richiamo all’art. 11 comma 3 della L. 342/2000, al Collegio sindacale è richiesto di indicare nella parte B2 della relazione unitaria i criteri seguiti nella rivalutazione e attestare che la stessa non ecceda il limite di valore effettivamente attribuibile ai beni.
Vengono, poi, ricordate le ulteriori novità che interessano il bilancio dell’esercizio 2018, con particolare riguardo:
– all’obbligo (ai sensi dell’art. 1 comma 125 della L. 124/2017) di fornire informazioni nella Nota integrativa relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
– agli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati (prevista dal DL. 119/2018, conv. L. 136/2018).
Con riferimento al primo punto, si precisa che il Collegio sindacale (o il sindaco unico) incaricato della revisione legale esercita la tradizionale attività di vigilanza sul rispetto della legge e sui principi di corretta amministrazione di cui all’art. 2403 c.c., oltre a effettuare, se previste nella pianificazione, le normali procedure di revisione sulla corretta contabilizzazione delle sovvenzioni e dei contributi.
Sul secondo punto, si evidenzia come, nei casi in cui la società deroghi al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 c.c. e valuti i titoli iscritti nell’attivo circolante al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, il sindaco-revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione dei titoli e il rispetto degli obblighi informativi e, qualora lo ritenga necessario, richiamare l’attenzione degli utilizzatori su tale deroga in un apposito paragrafo della relazione.