Non è prevista alcuna disposizione che prevede l’esclusione di tali agevolazioni dal calcolo con il metodo storico
Ai fini del calcolo degli acconti IRES/IRPEF relativi al 2019, la disciplina di proroga dei super e iper-ammortamenti per il 2018, prevista dalla L. 205/2017, presenta alcune differenze rispetto alle precedenti disposizioni.
In particolare, l’art. 1 comma 12 della L. 232/2016 stabiliva che “la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo” fosse “effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10”.
Pertanto, per i periodi d’imposta 2017 e 2018, la determinazione degli acconti (con metodo storico) doveva essere effettuata considerando quale imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative alla proroga dei super-ammortamenti, agli iper-ammortamenti e alla correlata maggiorazione relativa ai beni immateriali. Sia per il 2017 che per il 2018, in caso di determinazione dell’acconto con il metodo previsionale era però possibile tener conto delle agevolazioni (si veda “I super-ammortamenti complicano il ricalcolo degli acconti” del 28 maggio 2018).
Nell’ambito della proroga dei super-ammortamenti al 2018 disposta dall’art. 1 comma 29 della L. 205/2017 non sono state, invece, previste specifiche disposizioni relative alla determinazione degli acconti. Occorre quindi seguire le regole ordinarie, a prescindere dal metodo adottato per il calcolo degli acconti (storico o previsionale).
In altri termini, con riferimento all’acconto IRES/IRPEF per l’anno 2019, per i soggetti “solari”, non è quindi necessario effettuare alcuna “sterilizzazione” in relazione all’applicazione della disciplina dei super-ammortamenti 2018. In altre parole, non bisogna rideterminare l’IRES/IRPEF relativa al 2018, base di computo dell’acconto, come se non si fosse fruito dell’incentivo.
Più complicato risulta il caso degli iper-ammortamenti, che sono stati prorogati non solo al 2018 (art. 1 comma 30 della L. 205/2017), ma anche al 2019 (art. 1 comma 60 della L. 145/2018).
Fermo restando che la L. 205/2017 non prevede disposizioni specifiche in merito alla determinazione degli acconti con riferimento agli iper-ammortamenti 2018, l’art. 1 comma 65 della L. 145/2018 stabilisce che la determinazione degli acconti (con metodo storico) dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo (quindi, per gli anni 2019 e 2020, per i soggetti “solari”) è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 60 e 62, cioè della proroga al 2019 degli iper-ammortamenti e della correlata maggiorazione per i beni immateriali strumentali.
Poiché la formulazione della norma in esame è analoga a quella del comma 12 dell’art. 1 della L. 232/2016, sembrerebbero applicabili i chiarimenti che erano stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017 (§ 7) in relazione alla proroga dei super-ammortamenti. Pertanto, poiché l’art. 1 comma 65 della L. 145/2018 richiama solo i precedenti commi 60 e 62 (che disciplinano la proroga 2019 degli iper-ammortamenti e della correlata maggiorazione per i beni immateriali strumentali), senza fare alcun riferimento all’art. 1 comma 30 della L. 205/2017 relativo agli investimenti effettuati nel 2018, ai fini del calcolo degli acconti IRPEF/IRES 2019 con il metodo storico, non occorre rideterminare l’imposta storica afferente al 2018, qualora in tale periodo d’imposta si sia fruito degli iper-ammortamenti con riferimento a beni acquistati nel medesimo 2018. Bisognerà, invece, considerare il dato riportato nei consueti righi del modello REDDITI 2019, sempre che non ricorrano ulteriori ipotesi di ricalcolo.
L’assenza dell’obbligo di ricalcolo pare confermata altresì dalle istruzioni al modello REDDITI 2019 PF, che non citano l’art. 1 comma 65 della L. 145/2018 tra le norme che impongono:
– la rideterminazione dell’IRPEF relativa al 2018, base di computo dell’acconto IRPEF 2019;
– la conseguente compilazione del rigo RN61 del modello REDDITI 2019 PF.
Il ricalcolo non è previsto neppure in caso di beni acquistati nel 2017 con fruizione dell’iper-ammortamento dal 2018 (ad esempio, per interconnessione nel 2018), posto che anche tale ipotesi è esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 1 comma 12 della L. 232/2016, il quale disciplina solamente il calcolo degli acconti 2017 e 2018, ma non anche per quelli 2019.