L’Agenzia conferma che i non stabiliti, ma identificati, non sono tenuti ai nuovi adempimenti
I soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio dello Stato, ma sono ivi identificati, non sono tenuti a emettere fattura elettronica e non rientrano fra i soggetti che devono presentare le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015. Si tratta di uno dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 67, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
Il caso esaminato riguarda un soggetto non stabilito, ma identificato ai fini IVA mediante un rappresentante fiscale, che effettua operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia. Dopo aver chiesto conferma del fatto che detti fornitori non sono obbligati a emettere fatture in formato elettronico nei suoi confronti, il predetto soggetto istante ha altresì domandato se:
– abbia necessità di accreditarsi al Sistema di Interscambio;
– possa continuare a esercitare il diritto alla detrazione sulla base di una fattura cartacea (chiedendo di precisare la nozione di “copia cartacea della fattura”);
– sia tenuto a presentare telematicamente il c.d. “esterometro” con riferimento alle suddette operazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato, in primis, un suo precedente chiarimento, contenuto nelle FAQ pubblicate il 27 novembre 2018, ribadendo il fatto che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti, identificati ai fini IVA in Italia, i soggetti passivi residenti e stabiliti non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica (in questo caso sono tenuti alla presentazione dell’esterometro), seppure possano, facoltativamente, emettere il documento in formato XML, evitando così la presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Secondo quanto si legge, poi, nel documento di prassi pubblicato ieri, il cessionario o committente identificato e non residente non ha, dal canto suo, l’obbligo di accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, attesa l’inapplicabilità degli obblighi di fatturazione elettronica nei suoi confronti.
Nella precedente circ. 2 luglio 2018 n. 13, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito come fosse possibile indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, a condizione che a questi fosse “assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura” ove ne avessero fatto richiesta.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, nella risposta a interpello n. 67, che la locuzione “copia cartacea della fattura” deve intendersi riferita a un documento che “riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML” e non indichi elementi differenti rispetto a quelli contenuti nella fattura elettronica. Come previsto dall’art. 23 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), la suddetta copia dovrà essere stampata e ne dovrà essere attestata la conformità all’originale informatico.
Quanto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per il soggetto non stabilito, ma identificato ai fini IVA, di esercitare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, “sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito”.
Va, infine sottolineato come siano destinatari dell’obbligo di presentazione dell’esterometro esclusivamente i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Un soggetto che sia soltanto identificato ai fini IVA, ma non sia residente, non dovrà presentare la comunicazione con riferimento agli acquisti da soggetti passivi “domestici”.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì confermato, ieri, in una FAQ pubblicata nel proprio portale, che, per effetto dell’art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018, il divieto di emissione della fattura in formato elettronico, già previsto per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento “alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria” (art. 10-bis del DL 119/2018), è esteso anche ai soggetti non tenuti a detto invio, per quanto concerne le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Questi soggetti sono dunque tenuti, per il 2019, all’emissione di fatture in formato cartaceo, con riferimento alle suddette prestazioni.
Va rilevato, peraltro, che, nella risposta, non si fa cenno al fatto che la disposizione succitata (art. 9-bis del DL 135/2018) è stata introdotta con la legge di conversione del decreto legge (art. 1 comma 1 della L. 12/2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2019 ed entrata in vigore il giorno successivo; da tale data (13 febbraio 2019), dunque, appare decorrere il divieto per i nuovi soggetti (podologi, fisioterapisti, logopedisti, igienisti dentali, ecc.).