Il costo ammortizzato non incide sulla svalutazione dei titoli

Secondo il documento interpretativo OIC n. 4, la facoltà di non svalutare i titoli del circolante si applica anche a quelli valutati al costo ammortizzato

Di Silvia LATORRACA

Nella giornata di ieri, 25 febbraio 2019, la Fondazione OIC ha pubblicato in consultazione le bozze di due documenti interpretativi relativi a due delle principali novità da considerare ai fini della redazione del bilancio 2018, ovvero la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante (documento n. 4) e la rivalutazione dei beni d’impresa (documento n. 5).
In entrambi i casi, i commenti possono essere inviati entro il 6 marzo 2019 e saranno resi pubblici al termine della consultazione.

Avuto riguardo, in particolare, alla prima tematica analizzata, si ricorda che l’art. 20-quater del DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) ha introdotto una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.

La deroga consente, in sostanza, di evitare la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
La disposizione riveste carattere transitorio, applicandosi con riferimento all’esercizio in corso al 24 ottobre 2018 (2018, per i soggetti “solari”), e ricalca quella introdotta dal DL 185/2008 (conv. L. 2/2009) per l’esercizio 2008 e successivamente prorogata fino all’esercizio 2012, in riferimento alla quale l’OIC aveva fornito chiarimenti mediante il documento interpretativo n. 3.

L’OIC ha ritenuto opportuno confermare alcune posizioni assunte in quella sede, in quanto considerate ancora applicabili.
In primo luogo, viene precisato che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e titoli di capitale (partecipazioni) iscritti nell’attivo circolante e valutati ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c. al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento mercato.

La deroga si applica sia ai titoli iscritti nel bilancio 2017, sia ai titoli acquistati durante l’esercizio 2018 (e quindi non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017).

Nel primo caso, i titoli sono valutati in base al valore di iscrizione così come risultante dal bilancio 2017, mentre nel secondo caso sono valutati al costo di acquisto, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Il documento interpretativo n. 4 precisa, inoltre, che, in coerenza con la finalità agevolativa della norma, la deroga può essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa.

Tuttavia, occorre motivare adeguatamente la scelta effettuata in Nota integrativa, specificando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga.
La deroga non è applicabile ai titoli venduti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio, in quanto, nella specie, il (minor) valore espresso dal mercato assumerebbe certezza a seguito della realizzazione sul mercato.
In tali casi, il titolo deve essere valutato secondo i criteri ordinari e, quindi, al minore tra costo e valore di mercato.
Si ricorda, inoltre, che la determinazione della perdita durevole è effettuata in base alle previsioni contenute nei documenti OIC 20 e OIC 21.

Per quanto attiene all’informativa da riportare in Nota integrativa, le società che si avvalgono della deroga devono indicare la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea.
Il documento interpretativo 4 ha fornito, poi, una serie di indicazioni conseguenti alle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e al conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali.
In primo luogo, è precisato che la deroga non si applica agli strumenti finanziari derivati, ancorché possano essere classificati nell’attivo circolante, in quanto gli stessi sono valutati al fair value ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c.

Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione previsti dall’OIC 32 per i titoli oggetto di copertura del fair value e i titoli ibridi quotati.
In secondo luogo, l’OIC chiarisce che, al netto della rilevazione delle perdite di valore, restano inalterati i criteri di valutazione applicabili ai titoli oggetto di deroga.

In particolare, la deroga non disattiva la valutazione al costo ammortizzato prevista dal documento OIC 20 per i titoli dell’attivo circolante.
Nella specie, il valore contabile dell’anno precedente viene preso a riferimento per la continuazione dell’applicazione del costo ammortizzato escludendo la rilevazione di eventuali perdite di valore.
Analogamente, restano valide le disposizioni contenute nell’OIC 26 relative alla conversione dei titoli in valuta estera.

2019-02-26T09:20:08+00:00Febbraio 26th, 2019|News|
Torna in cima