Con un comunicato stampa il CNDCEC ha fornito le indicazioni circa il rinvio a 180 giorni
Le novità previste dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati dalle pubbliche amministrazioni (L. 124/2017) e l’applicazione della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) potrebbero essere cause del rinvio dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio 2018, qualora lo statuto sociale contenga tale facoltà ex art. 2364 comma 2 c.c.
Ad affermarlo è il CNDCEC in un comunicato stampa diffuso ieri, 21 febbraio.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2364 comma 2 c.c., norma estesa alle srl dall’art. 2478-bis comma 1 c.c., l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. È, quindi, imposta una periodicità minima delle riunioni assembleari, correlata all’approvazione dei risultati della gestione, in modo da assicurare ai soci la possibilità di conoscerli, controllarli, discuterli ed, eventualmente, approvarli.
Ai sensi dell’art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c., nello statuto è possibile prevedere un termine maggiore entro il quale convocare annualmente l’assemblea ordinaria, comunque non superiore a 180 giorni, quando: la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (proroga “sistematica”) “ovvero” quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società (proroga “occasionale”).
In relazione a tale seconda ipotesi, Raffaele Marcello, Consigliere nazionale dei dottori commercialisti con delega ai principi contabili, sottolinea come l’art. 1 commi 125-129 della L. 124/2017 – il quale richiede alle imprese “che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di pubblicare tali importi quando l’ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e, se predisposto, del bilancio consolidato – stia creando non poche apprensioni sia ai dottori commercialisti che alle società interessate (si veda “La colpa di lavorare per la P.A.” del 20 febbraio 2019). Ciò, peraltro, in un contesto connotato dal fatto che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta una sanzione restitutoria.
Altra ipotesi che, secondo il CNDCEC, potrebbe determinare il differimento dei termini di approvazione del bilancio d’esercizio 2018, è correlata alle rivalutazioni dei beni di impresa ex art. 1 commi 940-950 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019); rivalutazioni che, tendenzialmente, richiedono apposite perizie di stime in funzione di una adeguata analisi di convenienza (cfr. al riguardo le osservazione della circ. Assonime n. 30/2009 in relazione alla rivalutazione dei beni immobili delle imprese ex art. 15 commi 16 e ss. del DL 185/2008).
Per entrambe tali novità, il CNDCEC sottolinea come la brevità del termine a disposizione e la possibilità che su di esse intervengano nuovi documenti di prassi renda evidente il fatto che il tempo per poter approvare il bilancio nelle scadenze ordinarie dettate dal codice civile potrebbe non essere sufficiente per organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante dalla loro applicazione.
Ad ogni modo, si tenga presente che gli amministratori devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione (art. 2364 comma 2 ultimo periodo c.c.). Laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella Relazione sulla gestione, devono essere specificate nella Nota integrativa (cfr. Trib. Isernia n. 247/2006).
Peraltro, mentre nell’ipotesi di proroga “sistematica” risulta sufficiente richiamare l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, in presenza di rinvio “occasionale” gli amministratori sono tenuti a indicare la specifica motivazione del rinvio. La mancata motivazione del rinvio non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma potrebbe incidere sulla responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c.
L’evidenziato obbligo di motivare il rinvio lascia trasparire come le “particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società” non debbano essere predeterminate dallo statuto, ma possano essere individuate caso per caso dagli amministratori, che dovrebbero, altresì, provvedere alla redazione di un verbale di differimento entro il termine in cui il progetto di bilancio deve essere comunicato al Collegio sindacale e all’incaricato della revisione legale.
In particolare, nella prassi si tende a operare come segue: redazione, nei termini per l’approvazione da parte del CdA del progetto di bilancio, di un verbale in cui si individuano le ragioni del ricorso al maggior termine statutariamente previsto; esplicitazione di tali ragioni nella Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio; approvazione delle ragioni stesse, da parte dell’assemblea, preventivamente alla delibera di approvazione del bilancio.