Col Codice della crisi possibile un piano unitario o piani collegati e interferenti

Di Maurizio MEOLI e Antonio NICOTRA

Con il DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14 di attuazione della L. 155/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019, è stato introdotto il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII).
Tra le varie novità, si registra la disciplina unitaria della crisi del gruppo di imprese.

In osservanza della delega ex art. 3 comma 1 lett. d) e e) e comma 2 e 3 della L. 155/2017, l’art. 2 comma 1 lett. h) del Codice definisce il “gruppo di imprese” l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, o di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto.

A tal fine si presume, salvo prova contraria, che:
– l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
– siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

La disciplina rappresenta una novità in senso assoluto, frutto di una scelta del legislatore diretta a colmare una lacuna normativa e a dirimere i contrasti giurisprudenziali, che, tradizionalmente, negano la gestione unitaria della crisi di gruppo (Cass. 31 luglio 2017 n. 19014; Cass. 13 ottobre 2015 n. 20559).

Il Titolo VI, agli artt. 284-288, del DLgs. 14/2019 contempla, in relazione ai gruppi di imprese, le procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza: concordato, accordi di ristrutturazione, piani attestati di gruppo e liquidazione giudiziale.

Il principio di unicità, che governa queste nuove procedure, è posto in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese del gruppo. L’unicità della procedura, però, non influisce sulle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo, che restano autonome.

In ordine agli strumenti di regolazione della crisi “negoziali”, all’art. 284 è previsto che più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo ex art. 40, mediante un piano unitario o piani reciprocamente collegati e interferenti, ovvero, la domanda di accesso alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61.

Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo. A tal fine, un professionista indipendente “attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i piani”.

Il piano concordatario o i piani di gruppo, ai sensi dell’art. 285, possono prevedere, contemporaneamente, la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo, tuttavia, si applica la disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con quelli derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo potrebbero soddisfarsi in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.

Il piano o i piani concordatari possono, altresì, prevedere alcune operazioni contrattuali e riorganizzative, ivi inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che le operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.

Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, per la procedura di regolazione della crisi è competente il tribunale individuato ex art. 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o dell’ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento; oppure, in mancanza, quello in cui ha sede l’impresa che ha la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

È inoltre previsto che il concordato di gruppo omologato non possa essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l’annullamento si verificano soltanto rispetto ad una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che risulti “significativamente compromessa” l’attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.

Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi delle diverse procedure cooperano per facilitarne la gestione.
L’entrata in vigore della nuova disciplina è prevista il 15 agosto 2020, dopo 18 mesi dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.