Deve essere rispettata la franchigia di 5,29 euro o di 7 euro giornalieri
Ai fini dell’esenzione fiscale dei buoni pasto non rileva il limite di otto buoni previsto dalla normativa civilistica, ma le soglie di 5,29 o 7 euro previste dall’art. 51 del TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 6 di ieri, 12 febbraio, relativo al trattamento fiscale dell’utilizzo cumulato dei buoni oltre il limite di otto.
Riepilogando brevemente il quadro normativo, ai sensi della seconda parte dell’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di “buoni pasto”, fino all’importo complessivo di 5,29 euro giornalieri aumentato a 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
Il DM 7 giugno 2017 n. 122 definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Il citato DM, in vigore dal 9 settembre 2017, è stato emanato in attuazione dell’art. 144 del DLgs. 50/2016, decreto che ha abrogato il precedente DPR 207/2010 che disciplinava anche i buoni pasto (artt. 3 e 285 commi 4 e 5 del DPR 207/2010).
Sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2006 n. 118, ancorché emanata con riferimento alla precedente disciplina dei buoni pasto, la nozione di buoni pasto assume rilevanza anche ai fini fiscali, posto che l’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR fa riferimento alle prestazioni per il servizio sostitutivo di mensa, ora disciplinate dal DM 7 giugno 2017 n. 122.
Nell’ambito delle caratteristiche dei buoni pasto, viene espressamente consentita la cumulabilità dei buoni pasto, ancorché nel limite di otto (art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017 n. 122).
In relazione a tale limitazione, l’Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto in commento, ha affermato che il summenzionato divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente – rispettivamente di 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici – previsti dal citato art. 51 comma 2 lettera c) del TUIR.
In verità, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato art. 51, a prescindere dal numero di buoni utilizzati.
L’Agenzia sottolinea quindi che il datore di lavoro sarà tenuto alla verifica dei suddetti limiti di esenzione rispetto al valore nominale dei buoni erogati.
Stando a quanto esposto, ai fini fiscali potrebbero quindi essere utilizzati, ad esempio, anche nove buoni pasto, purché venga rispettato il limite di esenzione di 5,29 euro giornalieri o di 7 euro per quelli elettronici, da verificarsi sulla base del valore nominale di ciascun buono erogato.
Si ricorda che l’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla “franchigia” di esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).