Tassonomia XBRL da scegliere con attenzione

La giurisdizione italiana detta le istruzioni per individuare la giusta versione del vocabolario

Di Andrea FRADEANI

La scelta della corretta tassonomia dipende, in primis, dalle regole contabili utilizzate. È il messaggio chiave contenuto nelle istruzioni di XBRL Italia, pubblicate suo sito istituzionale (https://it.xbrl.org), in merito al giusto vocabolario da impiegare per codificare, ai fini del deposito presso il competente Registro delle imprese, i conti annuali e consolidati.

Lo standard setter tecnologico ricorda come lo sviluppo di tassonomie rappresenti un processo complesso, caratterizzato da progressivi affinamenti, legato all’evoluzione sia delle norme vigenti che dei principi contabili di riferimento.
Ciò ha determinato, nel corso degli anni, il rilascio di differenti versioni del vocabolario per la codifica, in XBRL, dei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali.
L’individuazione della giusta tassonomia dipende allora, in primo luogo, dalle regole contabili applicate: lo “spartiacque” (gli IFRS adopter sono ancora esonerati ai sensi del DPCM 10 dicembre 2008), è dunque dato dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al DLgs. 139/2015.
Se il bilancio da depositare fa riferimento ad un periodo amministrativo iniziato prima del 1° gennaio 2016, allora, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 139/2015, sarà stato redatto secondo le “vecchie” regole contabili e, quindi, si dovrà utilizzare la tassonomia PCI_2015-12-14.

La precisazione di XBRL Italia è la conseguenza di due passaggi logici.
Il primo riguarda l’impossibilità di utilizzare, nel caso di specie, le tassonomie più recenti – ad esempio la previgente PCI_2017-07-06 o la nuova PCI_2018-11-04 – perché costruite dallo standard setter tecnologico sul presupposto, che qui non sarebbe verificato, delle vigenti (e diverse, a partire dagli schemi) regole contabili.
Per le precedenti norme civilistiche, venendo al secondo passaggio di cui dicevamo, sono stati sì approvati diversi vocabolari, ma l’unico ad oggi non dismesso è proprio la versione PCI_2015-12-14.

Ci si potrebbe chiedere l’utilità di mantenere in vita quest’ultima: non sembrano essere purtroppo così rari, ad esempio, fenomeni patologici quali il deposito – ci riferiamo, in ogni caso, ad esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 – di conti già approvati da anni oppure approvati con estremo ritardo.

Laddove il bilancio da depositare faccia invece riferimento (è il caso fisiologico) ad un periodo amministrativo iniziato il 1° gennaio 2016 o successivamente, rileveranno – i conti saranno redatti, infatti, con le “nuove” regole contabili (ossia quelle novellate dal DLgs. 139/2015) – due differenti vocabolari:
– la nuova tassonomia PCI_2018-11-04, obbligatoria a partire dal 1° marzo 2019 per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva (viene consentita, in ogni caso, la sua applicazione anticipata);
– la precedente tassonomia PCI_2017-07-06, che potrà però essere utilizzata, fino al 31 dicembre 2019, per i conti riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018, mentre, per quelli chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva, solo fino al 28 febbraio 2019.

Tali indicazioni hanno l’obiettivo di ridurre le difficoltà degli operatori, che sarebbero stati altrimenti costretti ad una corsa all’aggiornamento dei software, ed in particolare – è forse il caso numericamente più consistente – dei consorzi con attività esterna, che, lo ricordiamo, debbono depositare la loro situazione patrimoniale (vero e proprio bilancio), ai sensi dell’art. 2615-bis c.c., entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio: potranno così utilizzare, facendo riferimento al canonico periodo amministrativo 1° gennaio-31 dicembre 2018, la tassonomia PCI_2017-07-06 oppure, disponendo di programmi aggiornati, la nuova PCI_2018-11-04.

Le istruzioni di XBRL Italia si concludono ricordando come qualsiasi tassonomia diversa dalle tre sopra menzionate è inutilizzabile ai fini del deposito di conti annuali e consolidati presso il Registro delle imprese.
Rimangono valide, infine, le previsioni sul cosiddetto “doppio deposito” contenute nell’art. 5 comma 5 del DPCM 10 dicembre 2008.

Ulteriori informazioni sulla campagna depositi 2019 dovrebbero arrivare, a breve, attraverso la versione aggiornata del canonico Manuale operativo Unioncamere per il deposito bilanci al Registro delle imprese.

2019-02-07T08:33:48+00:00Febbraio 7th, 2019|News|
Torna in cima