Entro il 28 febbraio 2019 i dati del secondo semestre 2018, dopo di che l’adempimento è abolito
Il 28 febbraio 2019 scade il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture (art. 21 del DL 78/2010), con riferimento ai documenti emessi e registrati nel secondo semestre 2018 (1° luglio-31 dicembre 2018).
Per coloro che avessero optato per la periodicità trimestrale di trasmissione dei dati, resta ferma la possibilità di inviare, entro il predetto termine, anche i dati relativi al terzo trimestre 2018 senza l’applicazione di sanzioni, per effetto dell’art. 11 del DL 87/2018.
La comunicazione è abolita a far data dall’anno di imposta 2019. Pertanto, l’invio dei dati relativi all’ultimo trimestre/semestre del 2018, entro il 28 febbraio 2019, sarà l’ultimo a dover essere effettuato.
A decorrere dall’anno di imposta 2019, il monitoraggio delle operazioni tra soggetti residenti stabiliti in Italia avverrà, invece, mediante l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. Per le cessioni e prestazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, invece, è dovuto il c.d. esterometro, vale a dire una comunicazione operativamente analoga alla comunicazione dei dati delle fatture vigente sino al 2018 (si veda “L’esterometro misura gli acquisti da soggetti non stabiliti” del 5 febbraio 2019), sempreché non sia stata emessa fattura elettronica facoltativa oppure bolletta doganale.
Sono esonerati da tutti gli obblighi di legge sin qui menzionati (spesometro, emissione di fattura elettronica, esterometro) i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario.
Resta ancora in vigore, compilando il modello polivalente, la comunicazione delle operazioni in contanti relative al turismo, entro il 10 o 22 aprile 2019, ai sensi dell’art. 3 comma 2-bis del DL 16/2012.
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2018, va osservato che – in tale periodo – sono stati previsti, in via anticipata, gli obblighi di fatturazione elettronica per le prestazioni rese in forza di subappalti pubblici nonché per le cessioni di carburante in rapporti commerciali antecedenti la distribuzione al dettaglio.
Si osserva che, come indicato nella circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2017, non dovranno essere inclusi nella comunicazione i dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, transitate per il Sistema di Interscambio (SdI) dal 1° luglio 2018, nei citati settori, dunque già acquisiti dalla stessa Agenzia.
L’esonero non è totale poiché il soggetto passivo dovrà comunque trasmettere i dati relativi alle altre fatture, per le quali l’emissione non è avvenuta in formato elettronico.
Si pensi al caso degli intermediari nel settore dei carburanti (es. grossisti o trader), esonerati dall’invio dei dati relativi ad acquisti e cessioni di benzina e gasolio (documentati, per obbligo, dal 1° luglio 2018 con fattura elettronica) ma non dai dati riferiti alle compravendite di GPL e metano (salvo che sia stata emessa e-fattura su base facoltativa).
Un comportamento di tenore analogo dovrà essere tenuto rispetto ai dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute dalle amministrazioni pubbliche ex art. 1 comma 2 della L. 196/2009. Per queste amministrazioni, infatti, l’esonero dalla comunicazione riguarda i soli dati relativi alle fatture elettroniche transitate per il SdI.
Invece, le amministrazioni individuate dall’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 sono esonerati anche dalla comunicazione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali (art. 1-ter del DL 148/2017).