In questo modo i revisori legali, in linea di principio, possono ridurre la dimensione dei campioni dei documenti da sottoporre a controllo

Di Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE

Se a molti commercialisti l’entrata in vigore della fatturazione elettronica sta creando alcune difficoltà, e si potrà esprimere un giudizio soltanto in futuro sugli effetti positivi, per quanto riguarda l’attività dei revisori il corretto funzionamento della fatturazione elettronica permette(rà) una riduzione del rischio di revisione.

Essa costituisce, infatti, un elemento che rafforza il sistema di controllo interno aziendale, determinando pertanto una riduzione del rischio di controllo. Il processo amministrativo è tracciabile e il Sistema di Interscambio (SdI) effettua alcuni controlli non sempre previsti nel processo tradizionale.

In dettaglio, il SdI verifica: la presenza delle informazioni minime obbligatorie previste per legge (gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’IVA), che i valori della partita IVA del fornitore (cedente/prestatore) e di partita IVA o codice fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe tributaria, nonché la coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA.

Non è pertanto più possibile emettere fatture con partite IVA non corrette, in quanto tali fatture vengono scartate dal Sistema di Interscambio. Attraverso l’esame delle fatture scartate così come del numero di note di credito emesse nel corso dell’esercizio, a differenza del passato, il revisore avrà un elemento per valutare l’efficacia dei controlli interni.
Con l’emissione delle fatture cartacee, infatti, c’era sempre la possibilità, seppur non prevista dalle normative, di eliminare fisicamente le fatture non corrette e procedere con l’emissione della nuova fattura senza lasciare traccia a posteriori.
A regime, inoltre, la fatturazione elettronica agevolerà anche la registrazione contabile, riducendo i rischi di errori.

Le nuove regole comportano però anche nuovi controlli e nuovi rischi per i revisori. Nella prima fase di implementazione del nuovo processo, è importante che il revisore verifichi l’affidabilità del software utilizzato dall’impresa, ad esempio verificando che il numero di fatture consegnate dal SdI a una determinata data sia coerente con quello che risulta contabilizzato dall’azienda.
Il processo di fatturazione elettronica velocizza significativamente i tempi richiesti per l’individuazione delle fatture da ricevere a fine esercizio, considerato che non è più possibile spedire fatture retrodatate settimane o mesi dopo la loro emissione. La rigidità e velocità del processo elettronico per il revisore rappresenta una maggiore tutela.

Le peculiarità sopra descritte del processo di fatturazione elettronica contribuiscono a ridurre il rischio di frode, considerata l’impossibilità di emettere fatture nei confronti di partite IVA inesistenti.
L’entrata in vigore della fatturazione elettronica determina effetti rilevanti anche sulle verifiche periodiche (di cui all’art. 14 del DLgs. n. 39/2010), oggetto del principio di revisione SA 250B.

Si ricorda che il revisore periodicamente nel corso dell’esercizio è chiamato a verificare la corrispondenza tra fatti amministrativi e scritture contabili, nonché a verificare la correttezza della contabilità. I revisori dovranno modificare le precedenti prassi per quanto riguarda la verifica, a campione, della corretta rilevazione nelle scritture contabili delle fatture attive e passive. L’individuazione delle fatture da verificare, infatti, dovrà necessariamente avvenire on line, considerata la non valenza fiscale della copia cartacea e l’eliminazione, peraltro, dell’obbligo di conservazione della versione cartacea.

La fatturazione elettronica, pur non riducendo in misura significativa il rischio di revisione, comporta comunque una riduzione del rischio di controllo e del rischio di frode che può consentire ai revisori legali, in linea di principio, di ridurre la dimensione dei campioni dei documenti da sottoporre a controllo.