L’esclusione riguarderà anche i soggetti non obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria

Di Emanuele GRECO

L’attuale formulazione del Ddl. di conversione del decreto semplificazioni, approvato in Senato e trasmesso alla Camera, contiene una norma che fissa il divieto di emettere fattura elettronica anche per le prestazioni sanitarie che sono effettuate, nei confronti di persone fisiche, da parte di soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

L’emendamento approvato interviene a modificare l’art. 10-bis del DL 119/2018 che, già emendato dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), disciplina la fatturazione elettronica per gli “operatori sanitari”.
In base al nuovo testo del DL 135/2018 si prevede l’estensione delle disposizioni di cui al menzionato art. 10-bis del DL 119/2018 (in sintesi, il divieto di fatturazione elettronica) “ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Alla luce del quadro normativo che va delineandosi, non potranno emettere fatture in formato elettronico gli operatori del settore sanitario nella loro generalità, a prescindere dal fatto che i dati siano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria o che non lo siano.

A questo riguardo, proprio il 29 gennaio scorso l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta nell’ambito delle FAQ pubblicate sul portale “Fatture e corrispettivi”, rendendo noto che l’operatore sanitario non deve emettere fattura in formato elettronico nemmeno nell’ipotesi in cui i dati della prestazione sanitaria resa non siano stati effettivamente comunicati al Sistema TS, per effetto dell’opposizione manifestata dal paziente “consumatore finale”. La norma in esame, d’altro canto, fa riferimento ai dati “da inviare”, a prescindere dall’avvenuta reale comunicazione degli stessi.

Sulla base dell’emendamento di recente approvazione, il divieto di fatturazione elettronica sarà ulteriormente esteso a coloro che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (rientrando in una delle categorie di cui all’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 ovvero del DM 1° settembre 2016), effettuano prestazioni aventi carattere sanitario.
L’invio dei relativi dati può, infatti, comunque violare la disciplina relativa alla protezione dei dati personali (Regolamento Ue n. 679 del 2016; DLgs. 196/2003 come modificato dal DLgs. 101/2018).

Il provvedimento del Garante della privacy n. 511/2018 (§ 2) ha, peraltro, richiesto che “in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica”.

Se la previsione sarà confermata nel testo definitivo della legge di conversione del DL, per il professionista, al fine dell’emissione o meno della fattura elettronica, risulterà dirimente valutare la natura della prestazione ossia la circostanza che essa abbia carattere sanitario oppure no. Non dovrà, quindi, più essere valutata la riconducibilità di ciascuna prestazione sanitaria alla disciplina di trasmissione dei dati al Sistema TS finalizzata all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014).

In quest’ottica resterebbero estranee al divieto di e-fattura, imposto dall’art. 10-bis del DL 119/2018, anche nella nuova formulazione, le altre operazioni effettuate in ambito professionale come, ad esempio, per i servizi aventi carattere consulenziale o formativo oppure per le cessioni di beni strumentali.