L’impegno è necessario alla disapplicazione e la sua assenza in dichiarazione avrebbe natura di errore

Di Luisa CORSO

L’Agenzia delle Entrate (art. 1 del provv. n. 23681/2008) prevede la disapplicazione automatica della disciplina delle società non operative per le società “in stato di liquidazione” che, con impegno assunto in dichiarazione dei redditi, richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

La disapplicazione riguarda il periodo d’imposta “in corso” alla data di assunzione dell’impegno alla cancellazione, quello precedente, quello successivo, nonché l’unico periodo d’imposta che comprende l’intero periodo di liquidazione nei casi in cui la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio.

In pratica, se una società è stata posta in liquidazione il 17 agosto 2017 e assume l’impegno allo scioglimento in REDDITI 2018 (riferita al periodo 17 agosto 2017- 31 dicembre 2017), barrando l’apposita casella posta a fianco del prospetto delle società di comodo del quadro RS, la normativa è disapplicata:
– per il periodo d’imposta in corso al 31 ottobre 2018, data alla quale si suppone venga inviata la dichiarazione REDDITI 2018 nella quale l’impegno viene manifestato;
– per il periodo d’imposta 17 agosto-31 dicembre 2017;
– per il periodo d’imposta 2019.

La società è tenuta a cancellarsi dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella in cui è assunto l’impegno.
Ciò posto, ci si potrebbe chiedere se possa comunque invocare la disapplicazione la società che si sia estinta senza aver preventivamente manifestato l’impegno allo scioglimento in sede di dichiarazione dei redditi.
Come evidenziato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2008 n. 9, § 6, la ratio della disposizione risiede nella volontà di favorire le società che si trovino nel particolare status di liquidazione, subordinatamente, tuttavia, all’assunzione, da parte delle stesse, del preciso impegno di estinguersi entro un determinato lasso temporale, circostanza che comproverebbe l’effettività della procedura liquidatoria.

L’assunzione dell’impegno in esame, pur essendo un dato formale, rappresenta quindi una condizione necessaria al fine di accedere alla disapplicazione. Ove possibile, si ritiene dunque consigliabile regolarizzare la dichiarazione dei redditi in cui non sia stata fornita tale indicazione.
In mancanza di indicazioni di prassi, tale mancato adempimento dovrebbe avere natura di errore, in quanto tale emendabile ai sensi dell’art. 2 comma 8 del DPR 322/98. Non si tratta, infatti, della scelta ex post di un determinato regime ammesso dall’ordinamento (ipotesi con riferimento alla quale l’ammissibilità della dichiarazione integrativa sarebbe controversa, e sempre più negata dalla giurisprudenza di Cassazione) ma, nel caso in esame, il contribuente avrebbe omesso di indicare l’impegno a porre in essere la condizione che dà accesso alla causa di disapplicazione, la cui effettività, peraltro, può essere dimostrata dalla successiva cancellazione dal Registro delle imprese (circostanza da indicare nella dichiarazione successiva quale causa di disapplicazione automatica, con il codice “99”).

Riprendendo l’esempio, la mancata assunzione dell’impegno allo scioglimento in REDDITI 2018 (entro il 31 ottobre 2018) dovrebbe quindi essere sanata mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, barrando la casella “Impegno allo scioglimento” nel prospetto delle società di comodo del quadro RS.

Ad ogni modo, se, per qualsiasi ragione, l’integrativa dovesse essere disconosciuta, l’errore potrebbe essere fatto valere in sede contenziosa o nel contraddittorio (eventuale) antecedente il ricorso.
Vista l’assenza di precedenti di prassi, appare cautelativo versare la sanzione di 250 euroridotta in misura corrispondente al ritardo con cui si procede alla regolarizzazione, come se si stesse trattando di un ravvedimento operoso. La violazione potrebbe essere, infatti, intesa alla stregua di una dichiarazione inesatta, idonea ad ostacolare in via astratta i controlli fiscali.

Possibili contestazioni da parte dell’Agenzia potrebbero, tuttavia, essere legate alla circostanza che al momento della presentazione della dichiarazione integrativa la società si sia già estinta.
Ad esempio, se la società fosse stata posta in liquidazione il 17 agosto 2016, con mancata assunzione dell’impegno alla cancellazione in REDDITI 2017 (dichiarazione riferita al periodo 17 agosto 2016-31 dicembre 2016), per poter fruire della causa di disapplicazione, la stessa avrebbe dovuto procedere alla cancellazione dal Registro delle imprese entro il 31 ottobre 2018, risultando, allo stato attuale, già estinta.

Tale circostanza potrebbe realisticamente originare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, in considerazione del tenore letterale della norma che fa riferimento, da un lato, a società in “stato di liquidazione” e, dall’altro, al periodo di imposta “in corso” alla data di assunzione dell’impegno, circostanze non più verificabili in relazione ad una società estinta.
Si aggiunga che, a rigore, una società estinta non sarebbe legittimata alla presentazione di alcuna dichiarazione integrativa, in quanto soggetto giuridicamente non più esistente.