Prevista la possibilità di differire la nomina di nove mesi rispetto al momento in cui entreranno in vigore le modifiche all’art. 2477 c.c.

Di Fabrizio BAVA

Fissato il momento in cui scatterà l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl a seguito della riduzione dei parametri di cui all’art. 2477 c.c. per effetto dell’approvazione definitiva del DLgs. sulla crisi d’impresa.
A tal proposito, il terzo comma dell’art. 379 prevede che: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 (che disciplina i casi di nomina obbligatoria, ndr) devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1”.

Nella Relazione illustrativa l’estensione del termine per adeguare gli statuti da sei a nove mesi è così motivata: “per consentire la compiuta costituzione degli organi di controllo e il loro pieno funzionamento alla data di entrata in vigore del codice e, soprattutto, dei sistemi di allerta, ciò che non sarebbe garantito da un termine più ampio”.
Pertanto, entro tali nove mesi, dieci se si considera che la norma entra in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione in G.U., la società è chiamata a nominare l’organo di controllo o il revisore e, qualora necessario, ad adeguare gli statuti.

Nella versione definitiva della norma è stata quindi espressamente prevista la possibilità di posticipare la nomina di nove mesi rispetto al momento in cui entreranno in vigore le modifiche all’art. 2477 c.c., previsto 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
È da accogliere positivamente la fissazione di un termine entro il quale debba essere effettuata la nomina, poiché la precedente versione del testo si limitava a disciplinare il termine entro il quale dover modificare lo statuto e originava difficoltà operative. Le società che dovranno, entro il termine di nove mesi, modificare lo statuto, saranno presumibilmente molte di quelle costituite prima del DLgs. 39/2010. Gli statuti delle srl costituite successivamente, infatti, dovrebbero già essere in linea con quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., ovvero prevedere che l’assemblea, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2477 c.c., decida di volta in volta se nominare il revisore unico, il sindaco unico o il collegio sindacale.

La previsione normativa presenta, però, un elemento critico. Sarebbe infatti stato preferibile, a mio parere, prevedere l’obbligo di nomina in sede di assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio, come già richiede “a regime” l’art. 2477 c.c., in caso di superamento degli attuali parametri.

In caso di nomina negli ultimi mesi dell’esercizio 2019, infatti, il revisore è tenuto a emettere il giudizio sul bilancio 2019, non avendo potuto effettuare naturalmente verifiche periodiche se non successivamente alla nomina. Ciò incrementa il rischio professionale degli incarichi nelle srl di piccole dimensioni.

Sempre nella Relazione illustrativa è indicato, per quanto riguarda l’art. 379 “Nomina degli organi di controllo”, che la norma, “al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico e dettagliato principio di delega, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni «e» dei revisori”.
Per chiarezza, va sottolineato che l’art. 2477 c.c. continua a prevedere la nomina dell’organo di controllo “o” del revisore; pertanto la “e” non può essere interpretata come un cambio di rotta, continuando a essere possibile la nomina del solo revisore.

Ciò nonostante, ritengo che sarebbe opportuno, soprattutto nelle srl di maggiore dimensione, decidere di nominare anche l’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) il cui ruolo è di particolare rilevanza nell’ambito della crisi d’impresa, in considerazione dei differenti poteri e funzioni attribuitegli dalla legge, in particolare la vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione.