La determinazione del tributo deve considerare comunque le maggiorazioni fino al 20% delle Camere di Commercio locali

Di Paola RIVETTI

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 432856 del 21 dicembre 2018, pubblicata ieri, ha confermato per il 2019 le misure del diritto camerale annuale già dovute per l’anno scorso.
In assenza di nuovi interventi normativi, la variazione del fabbisogno degli enti è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale. Pertanto, analogamente al 2018, il tributo viene determinato applicando agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011 la riduzione del 50% disposta dall’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90.

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
– società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
– società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
– società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro);
– imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro).

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
– imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
– tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2018, da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.

Nella circolare si rammenta, altresì, di tener conto delle maggiorazioni fino al 20%approvate dal DM 22 maggio 2017 per il triennio 2017-2019 e dal DM 2 marzo 2018 per il biennio 2018-2019. A tal proposito, le Camere di Commercio devono inviare, tramite Unioncamere ed entro il prossimo 31 gennaio, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati che verrà valutato dal MISE ai fini di un’eventuale revoca della maggiorazione.

In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, al ricorrere di determinate condizioni, possono applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
– alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
– all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
– all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.

Allo stato non risulta che tale misura sia stata autorizzata da parte del MISE.