Le soglie di accesso/permanenza dovrebbero essere computate senza considerare i ricavi della società ante trasformazione

Di Paola RIVETTI

L’utilizzabilità del regime di contabilità semplificata presuppone il soddisfacimento dei requisitisoggettivo e oggettivo, previsti dall’art. 18 del DPR 600/73. In sostanza, deve trattarsi di imprenditori individuali, società di persone commerciali e soggetti assimilati ex art. 5 del TUIR, enti non commerciali (con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata) che non abbiano percepito/conseguito (a seconda dei casi) ricavi superiori a:
– 400.000 euro (per le imprese aventi ad oggetto prestazione di servizi);
– o 700.000 euro (per le imprese aventi ad oggetto altre attività).
La norma fissa come periodo di riferimento per il computo delle predette soglie l’intero anno precedente, da intendersi come anno solare, come si desume, ad esempio, dalle esemplificazioni proposte dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 agosto 2001 n. 80.

I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno se ritengono di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore alle soglie sopra indicate (art. 18 comma 9 del DPR 600/73).

Poste queste premesse, una situazione che non risulta sufficientemente approfondita riguarda l’utilizzabilità della contabilità semplificata per il soggetto risultante da una trasformazioneomogenea regressiva, da società di capitali in società di persone. In particolar modo, non è pacifico il criterio con cui devono essere computati i ricavi in capo alla società trasformata per la verifica del requisito in oggetto.

Rispetto a tale casistica, l’Amministrazione finanziaria, con un chiarimento risalente nel tempo (R.M. 5 marzo 1979 n. 54), ha precisato che, sotto il profilo soggettivo, non sussistono preclusioni all’utilizzo della contabilità semplificata poiché avendo “provveduto a rimuovere l’impedimento di natura soggettiva che ostava alla realizzazione della fattispecie, [la nuova società, ndr] può dalla data di trasformazione, idoneamente classificarsi fra i soggetti destinatari della norma de qua e può, conseguenzialmente, adottare la chiesta contabilità semplificata”.

Sotto il profilo oggettivo – prosegue il documento – “la società nata dalla trasformazione deve atteggiarsi come un nuovo soggetto che ha intrapreso […] un’attività commerciale e con ciò si intende ribadire il principio che gli obblighi relativi alla contabilità hanno natura strettamente collegata con la società e non possono cadere in successione alla nuova società. Pertanto nei confronti della società emergente dalla trasformazione trova applicazione il settimo co. del più volte citato art. 18”, ossia la disposizione sul ragguaglio ad anno in caso di inizio attività, attualmente collocata al comma 9 dell’art. 18 pressoché invariata.

Volendo esemplificare, si consideri una srl che si sia trasformata in sas con effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno n. Secondo tale chiarimento, la sas potrebbe applicare la contabilità semplificata sulla base della stima dei ricavi che saranno presumibilmente percepiti nel corso dell’anno n, a prescindere dai ricavi conseguiti dalla srl nell’intero anno n-1.
Allo stesso modo, in caso di trasformazione avvenuta in corso d’anno, non si dovrebbe considerare la quota di ricavi conseguita dalla srl nella frazione dell’anno n ante trasformazione, ma esclusivamente l’ammontare, ragguagliato ad anno, che si presume di percepire nella frazione dell’anno n successiva all’operazione.

Sulla tematica i modesti contributi dottrinari risultano disomogenei.
Talvolta, osservando come la trasformazione non determini la creazione di un nuovo soggetto giuridico, operando questo in continuità rispetto a quello ante trasformazione, è stato rilevato che il requisito oggettivo per l’utilizzabilità della contabilità semplificata in capo alla nuova società dovrebbe essere verificato tenendo conto anche dei ricavi conseguiti nell’intero anno precedente dalla società ante trasformazione, oppure nella frazione di anno precedente (in caso di trasformazione in corso d’anno).
In base a tale impostazione, nella fattispecie sopra esemplificata, la sas potrebbe utilizzare il regime contabile semplificato laddove, nell’anno n-1, la srl abbia conseguito ricavi inferiori a 400.000 o 700.000 euro, a seconda dell’attività svolta.

Sotto un diverso profilo, la valutazione sul passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata da parte del soggetto risultante dalla trasformazione dovrebbe considerare anche i risvolti di natura fiscale connessi alla tassazione in capo ai soci delle riserve accantonate dalla società trasformata (art. 170 comma 4 del TUIR), prevista nel periodo d’imposta successivo all’operazione (ovvero, nell’anno solare che ricomprende la frazione di esercizio successiva alla data di effetto della trasformazione); le riserve, infatti, si considerano per presunzione assoluta distribuite per effetto del diverso regime contabile, che non consente più di seguirne la movimentazione.